Il principio di rotazione non si applica quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici

Gen 23, 2026

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l principio di rotazione non si applica quando lindagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata.

Lo ribadisce Tar Lazio, Sez. IV bis, 20/01/2026, n. 1087:

13.2. Fermo restando quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che nella fattispecie lapplicazione del principio di rotazione sia illegittima, in quanto ingiustificatamente preclusiva della concorrenza.

Al riguardo, occorre richiamare lorientamento della giurisprudenza formatasi già nella vigenza del precedente codice dei contratti pubblici con riferimento alla portata applicativa del principio di rotazione nellambito delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando ex art. 63, comma 6, del d. lgs. 50/2016 (ex multis, Tar Toscana, Sez. II, 20 dicembre 2021, n. 1667) e nellaffidamento dei contratti sotto soglia ex art. 36 del d. lgs. 50/2016 (ex multis: Tar Lazio, Roma, Sez. II, 9 dicembre 2020, n. 13184; Tar Veneto, Sez. I, 26 marzo 2021, n. 389; Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1515), laddove gli articoli citati richiamano espressamente tale principio quale criterio che deve guidare le stazioni appaltanti nelle relative procedure.

Secondo tale consolidato orientamento giurisprudenziale, ampiamente condiviso, detto principio deve essere applicato nei casi in cui si proceda mediante affidamento diretto (non preceduto da una fase selettiva) ovvero allorché lamministrazione operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare alla fase di selezione.

In particolare, in giurisprudenza è stato precisato che la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Ed invero, allorquando la stazione appaltante apre al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare unofferta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con unAmministrazione, ma significa non favorirlo (Tar Veneto, Sez. I, 23 settembre 2019, n. 1021, confermata da Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2020, n. 7462).

La ratio sottesa al principio di rotazione risiede, infatti, nella necessità di assicurare uneffettiva alternanza tra gli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento laddove lamministrazione fa precedere alla selezione del contraente lindividuazione discrezionale dei soggetti partecipanti alla procedura; in tali ambiti, lapplicazione del principio di rotazione consente di prevenire che la discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nellindividuazione degli operatori da invitare alla procedura di affidamento possa tradursi in uno strumento per favorire determinati operatori economici o per eludere le regole della concorrenza.

Lapplicazione di detto principio, dunque, tutela lavvicendamento (in primo luogo negli inviti e, conseguentemente, nellaffidamento) fra i diversi operatori economici aspiranti. In sostanza il principio di rotazione deve trovare applicazione nelle procedure in cui lamministrazione appaltante non consente, a monte, la partecipazione da parte di tutti gli operatori economici alla gara, ma solo ad una parte selezionata, da essa stessa, tramite la scelta nellindividuazione dei soggetti da invitare (rosa di operatori discrezionalmente scelti). La partecipazione, in tal caso, non è generale ma è consentita soltanto su invito, espressione di discrezionalità dellamministrazione in ordine alla scelta di quali operatori ammettere alla competizione per laggiudicazione del contratto pubblico.

Tale orientamento ermeneutico è stato poi recepito dal nuovo codice dei contratti pubblici che allart. 49 del decreto legislativo n. 36/2023 prevede il principio della rotazione quale principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia, in attuazione dellart. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78.

Il comma 5 dellart. 49, in particolare, stabilisce che il principio di rotazione non si applica quando lindagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata; tale previsione si giustifica in quanto in detta ipotesi non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcun sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata allesito dellindagine di mercato (cfr. relazione del Consiglio di Stato allo schema definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici).

Orbene, facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche al caso che occupa, il Collegio reputa che nella fattispecie non ricorrono i presupposti per lapplicazione del principio di rotazione.

Nella procedura attuata dalla stazione appaltante infatti non è stata compiuta alcuna scelta discrezionale nellindividuazione degli operatori economici da ammettere o da escludere; nellAvviso si legge testualmente che lindagine è stata avviata promuovendo la massima partecipazione degli operatori del settore al fine di ricevere manifestazioni di interesse e nel contempo favorire la consultazione del maggior numero di operatori economici e che possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici di cui allart. 65 del Codice, in qualunque forma costituiti e che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale (doc. 2.a, allegato al ricorso).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/01/2026 di Roberto Donati