Appalto mense Comune di Bologna. Violato Codice Appalti e articolo 41 della Costituzione

Gen 23, 2026

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Appalto mense Comune di Bologna. Violato Codice Appalti e articolo 41 della Costituzione

Ora ci sono trenta giorni per assumere le opportune iniziative al fine di assicurare la piena conformazione da parte dellEnte locale ai principi ed alle regole di diritto

Il bando della refezione scolastica progettato dal Comune di Bologna per nidi e scuole dinfanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado con importo a base dasta di quasi 105 milioni di euro viola il Codice degli Appalti, il favor partecipationis e la libertà di iniziativa economica privata, ponendosi in contrasto con larticolo 41 della Costituzione italiana.
Pertanto, il Comune capoluogo dellEmilia Romagna ha ora trenta giorni per assumere le opportune iniziative al fine di assicurare la piena conformazione da parte dellEnte locale ai principi ed alle regole di diritto.

E quanto ha stabilito Anac con la delibera n. 528, approvata dal Consiglio dellAutorità del 17 dicembre 2025 riguardante la gara europea a procedura telematica aperta per laggiudicazione del servizio di refezione scolastica tramite acquisto di ramo dazienda e gestione dei centri di produzione pasti comunali per il periodo: settembre 2025  agosto 2028.

La scelta discrezionale di non suddividere un appalto di servizi in lotti funzionali, operata a monte dalla Stazione appaltante, deve essere motivata adeguatamente per poter giustificare lesclusione della potenziale partecipazione alla procedura di gara di piccole e medie imprese, scrive Anac. Inoltre, il vincolo contrattuale discendente dallaggiudicazione e consistente nellobbligo di trasferire un ramo di azienda privato dallaffidatario uscente al nuovo aggiudicatario dellappalto di servizi è del tutto estraneo allambito applicativo del Codice dei contratti nei sensi delineati dallarticolo 13 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (nuovo Codice Appalti).

Nelle settimane scorse era giunta allAutorità una segnalazione riguardante talune anomalie relative a tale procedura.
Dopo attenta e approfondita istruttoria dellAutorità Anticorruzione, è emerso che la scelta del Comune di Bologna di inserire allinterno dei documenti di gara un obbligo di trasferimento di un ramo di azienda privato in capo allaggiudicatario dellappalto per laffidamento del servizio di refezione scolastica nonché lobbligo di cessione dello stesso ramo dazienda alla scadenza del contratto, si pongono in contrasto con gli articoli 1, 3, 7 e 13 del d.lgs. n. 36 del 2023 e con lart. 41 della Costituzione, restringendo arbitrariamente la libertà di iniziativa economica privata.
Per Anac la mancata suddivisione in lotti della procedura ha arbitrariamente escluso le piccole e medie imprese operanti nel settore della ristorazione, in distonia con quanto previsto dagli articoli 3 e 58 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Inoltre, secondo quanto appurato dallAutorità dalla scelta del Comune di Bologna, di progettare la gara di appalto del servizio di refezione scolastica, al di fuori dei limiti normativi fissati dal Codice dei Contratti pubblici, è derivata una estensione contrattuale in carenza dei presupposti individuati nellarticoli 106 co. 11 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Una più adeguata progettazione della gara – scrive ancora Anac  in linea con le coordinate ermeneutiche delineate dal Legislatore, avrebbe scongiurato unestensione della durata contrattuale dellappalto del servizio di ristorazione per un intero ulteriore anno scolastico. La programmazione delle procedure di gara, infatti, è espressione dei più generali principi di buon andamento, economicità ed efficienza dellazione amministrativa, rappresentando un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, per la valutazione delle strategie di approvvigionamento e per lottimizzazione delle risorse, nel pieno controllo di tutte le fasi gestionali di un appalto. In tal senso, loperato del Comune di Bologna appare ampiamente perfettibile dal momento che lestensione contrattuale operata ai sensi dellarticolo A5 del contratto e dellarticolo 106 co. 11 del d.lgs. n. 50 del 2016 poteva essere evitata con una più adeguata programmazione ed una appropriata progettazione della gara per laffidamento del servizio di refezione scolastica.

Fonte: ANAC del 22/01/2026