Procedura di accreditamento di servizi sociali.
Un ETS impugna la nota dellEnte con la quale è stata disposta la sua esclusione dallElenco Comunale degli Enti del Terzo Settore accreditati per lerogazione del servizio di accoglienza in strutture residenziali per disabili psichici.
LETS lamenta lillegittimità della clausola prevista dallart. 6 dellavviso pubblico (consultabile qui), in quanto, in coerenza con quanto previsto dallart. 55, comma 4, del D.lgs. 117/2017, le procedure di accreditamento non selettive, alla quale sarebbe da ascriversi la procedura per cui è causa, non consentirebbero lapposizione di termini perentori.
Nel particolare lavviso:
– prevedeva un termine per la presentazione della domanda (art. 6), originariamente fissato per le ore 12:00 del 17.11.2025 e prorogato, come da comunicazione del 19.11.2025, alle ore 12:00 dell1.12.2025;
– stabiliva che laccreditamento …ha validità per i prossimi tre anni 2026 – 2027 – 2028. Nel mese di ottobre del 2026 e nel mese di ottobre del 2027 verranno riaperti i termini per nuovi accreditamenti (art. 4).
T.A.R. Sicilia, Catania, III, 19 gennaio 2026 n. 1240 rigetta il ricorso.
Il Collegio traccia dapprima le coordinate fornite dallart. 55 del Codice del Terzo Settore, dal quale può desumersi che:
(i) laccreditamento, quale forma tramite cui realizzare la c.d. co-progettazione, costituisce una modalità di scelta degli ETS che rientra nel modulo procedimentale autorizzatorio, rispetto a cui le amministrazioni pubbliche dispongono di unampia autonomia organizzativa e regolamentare;
(ii) la scelta degli enti da accreditare presuppone una selezione, la quale viene procedimentalizzata dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi della L. 241/1990 e in modo tale da garantire la parità di trattamento, assicurando le stesse opportunità ai soggetti interessati e non frustrandone la partecipazione al procedimento;
(iii) lelenco o lalbo a cui, previa selezione, sono iscritti gli ETS, dovrebbe avere carattere aperto, in modo da garantire a tutti gli ETS interessati, in presenza dei relativi requisiti, di avere le medesime opportunità degli ETS già accreditati.
Il Collegio conclude nel senso che la fissazione di un termine iniziale per la presentazione delle candidature non frustri il carattere aperto dellaccreditamento.
E ciò in quanto Mediante lindividuazione di un termine perentorio per la presentazione delle domande, rispettivamente, per il 2026, il 2027 e il 2028, il Comune non ha posto un blocco allingresso dellaccreditamento, ma ha assicurato, mediante una procedimentalizzazione temporale finalizzata a garantire unordinata fase di controllo dei requisiti – prodromica alla stipula del patto di accreditamento per la realizzazione del servizio di accoglienza in strutture residenziali per disabili psichici nel territorio comunale anno per anno –, che gli operatori interessati fossero posti in condizione di partecipare alla procedura selettiva godendo di un congruo arco temporale per presentare la loro domanda relativamente a ogni anno del triennio individuato nellavviso.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/01/2026 di Elvis Cavalleri

