Il rilancio competitivo, in caso di accordo quadro con più operatori, non può stravolgere i termini della graduatoria, già precedentemente chiusa con la stipula del contratto di accordo quadro. Questo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, che conferma la sentenza di primo grado.
Dopo procedura di evidenza pubblica, aggiudicata sulla base del maggior ribasso percentuale offerto sullimporto complessivo a base dasta in applicazione dellarticolo 108, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la stazione appaltante ha sottoscritto i contratti di accordo quadro con i primi due operatori economici collocati in graduatoria.
Laccordo con la prima classificata riguarda il 70% del valore complessivo del quadro economico del lotto, quello con la seconda classificata il restante 30%.
Con successiva lettera dinvito la stazione appaltante ha comunicato alle imprese aggiudicatarie di voler avviare un confronto competitivo, ai sensi dellarticolo 59 del d.lgs. n. 36/2023 esclusivamente sullofferta economica e soltanto con gli operatori con i quali è stato sottoscritto laccordo quadro per ottenere nuove quotazioni in diminuzione rispetto a quelle presentate in gara.
Una delle due imprese ha, dapprima, presentato istanza di annullamento in autotutela e, successivamente, formulato la propria offerta e impugnato gli atti inerenti alla procedura di negoziazione con ricorso e con ricorso per motivi aggiunti.
Con sentenza 9 giugno 2025, n. 1018, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ma ha accolto il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti concernente la violazione delle norme codicistiche sul confronto competitivo ed ha ritenuto assorbite le restanti censure.
Lappello della stazione appaltante viene respinto da Consiglio di Stato, Sez. III, 13/01/2026, n. 286:
Secondo lappellante, la disposizione in esame non contiene un numerus clausus al quale le stazioni appaltanti debbano attenersi per la regolamentazione degli interessi in sede di rilancio competitivo con loperatore economico risultante aggiudicatario dellaccordo quadro, ben potendo ricorrere a moduli contrattuali diversi ed ulteriori rispetto a quelli tipici, sia in applicazione dellarticolo 8, primo comma, del d.lgs. n. 36/2023, che ha introdotto il Principio di autonomia contrattuale stabilendo che nel perseguire le proprie finalità le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge, sia, più in generale, del principio del risultato, di cui allarticolo 1 del Codice, nellambito dellindividuazione del suo corretto perimetro applicativo, che impone il necessario perseguimento delle finalità istituzionali proprie dellAmministrazione e losservanza dei divieti espressamente sanciti dal Codice stesso o da altre disposizioni di legge.
9.1. Anche da questo punto di vista la sentenza impugnata resiste alle critiche mosse con lappello in esame.
Osserva al riguardo il Collegio che il punto decisivo della controversia non involge lincontestabile autonomia contrattuale della P.A. a ricorrere a contratti atipici (si pensi alla sponsorizzazione), quanto la verifica della legittimità di un rilancio competitivo che possa (ri)mettere in discussione le risultanze dellaccordo quadro con assegnazione di quote diverse tra i due candidati prescelti.
In altre parole, lautonomia contrattuale della stazione appaltante trova limiti precisi nelle disposizioni normative che introducono i criteri per valutare lammissibilità del ricorso a moduli negoziali atipici, allo stesso modo in cui larticolo 1322 del Codice civile fissa per le parti, sia private che pubbliche, nella Legge il limite del contenuto del contratto (comma 1) e nella meritevolezza di tutela secondo lordinamento giuridico la possibilità di concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare (comma 2).
Nel caso in esame, il rilancio competitivo si è svolto in contrasto con la disciplina recata dallarticolo 59 del Codice dei contratti pubblici, la cui lettura rimanda alla possibilità di stipulare accordi chiusi, accordi aperti e accordi misti a seconda del livello di predeterminazione di tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture individuati ab origine nellaccordo quadro.
Il primo giudice, dopo aver correttamente inquadrato tale tipo di contratto tra quelli aventi natura normativa e con i quali non si garantisce laffidamento delle future prestazioni, bensì si predetermina il contenuto dei futuri contratti attuativi, ha condivisibilmente stabilito che il comma 4 dellarticolo 59, che si riferisce allaccordo quadro concluso con più operatori economici, individua i casi in cui lamministrazione può ricorrere al rilancio tra gli operatori economici già parti dellaccordo quadro, ossia quando (lettera b e lettera c, che richiama quanto previsto dalla lettera b).
Accogliendo il relativo motivo di censura proposto dalla -OMISSIS-, il Tar ha stabilito in primo luogo che nel caso di specie, Estar ha disposto un confronto competitivo che non è ascrivibile in alcuno dei tipi delineati dalla disposizione richiamata, atteso che i termini dellaccordo quadro erano già stati completamente definiti e la possibilità di ricorrere al rilancio competitivo è stata prevista solo in via eventuale, al ricorrere di una circostanza esterna allaccordo stesso, ossia qualora le condizioni del mercato manifestino situazioni straordinarie di oscillazione delle quotazioni economiche dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro.
Da unulteriore prospettazione, il Tribunale territoriale ha correttamente ritenuto che anche a voler valorizzare il principio di autonomia negoziale delle pubbliche amministrazioni esplicitato dallart. 8 del codice, ciò non può spingersi sino ad introdurre tipologie contrattuali in contrasto con quanto stabilito dalla legge, nel senso, cioè, che nel caso di specie, il legislatore ha espressamente ammesso la riapertura di un confronto alle limitate condizioni previste dalle lettere b e c del comma 4 dellarticolo 59 del codice e, comunque, sempre che non siano apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nellaccordo quadro (art. 59, secondo comma, d.lgs. n. 36/2023).
Da ciò il Tribunale territoriale ha tratto – e questo è laspetto di maggior rilievo – la duplice conseguenza che il rilancio competitivo posto in essere dallamministrazione è stato circoscritto allofferta economica e ha completamente stravolto i termini della graduatoria, già precedentemente chiusa con la stipula del contratto di accordo quadro e che la contrarietà degli atti impugnati con la norma codicistica rende priva di interesse ogni indagine sulleventuale acquiescenza prestata dalla ricorrente alle disposizioni della legge di gara.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/01/2026 di Roberto Donati

