Tutte le categorie scorporabili sono divenute a qualificazione obbligatoria (con necessità di dichiarare il subappalto necessario)

Dic 24, 2025

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Nellattuale sistema normativo, post correttivo tutte le categorie scorporabili sono divenute a qualificazione obbligatoria. Lo stabilisce il Consiglio di Stato.

Laggiudicatario, in sede di offerta, nella parte dedicata alla dichiarazione congiunta subappalti, non ha dichiarato di ricorrere al subappalto qualificante in ordine alla categoria OS23, ritenendo di poter coprire la qualifica non posseduta in OS23 tramite il surplus di qualificazione nella prevalente categoria OG1, ed ha successivamente rettificato la propria dichiarazione sul punto allesito di soccorso istruttorio. Lappellante contesta lassenza della dichiarazione di subappalto necessario in relazione alla categoria OS23, prescritta dal disciplinare, superata con lillegittima attivazione del soccorso istruttorio.

Il Consiglio di Stato accoglie lappello, stabilendo come nellattuale sistema normativo sia prescritta la qualificazione per tutte le categorie di opere generali e specializzate, come specificate nella tabella A allallegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2012, senza alcuna distinzione: tutte le categorie scorporabili sono divenute a qualificazione obbligatoria. Inoltre, nellattuale sistema normativo la qualificazione in una categoria abilita loperatore economico a partecipare alla gara ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, ma non per altre classifiche.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 22/12/2025, n. 10162:

4. Deve essere accolto il primo motivo dellappello principale, con cui si è denunciato lerroneo rigetto del primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, avente ad oggetto la carente qualificazione dellaggiudicataria in ordine alla categoria di lavori SO23, lomessa dichiarazione di subappalto, da parte dellaggiudicataria (dichiarazione che, a prescindere dalla qualificazione del subappalto come necessario, è espressamente prescritta dalla lex specialis), e linammissibile soccorso istruttorio espletato dalla stazione appaltante. Tale censura pone problematiche connesse a quelle dellappalto necessario o qualificante, ma che non esigono né di ricostruire listituto né di verificarne la persistente vigenza nel nostro ordinamento, in quanto vanno risolte alla luce della lex specialis e delle clausole in essa inserite.

4.1. In via pregiudiziale occorre esaminare il profilo della censura avente ad oggetto quella parte della sentenza che ha affermato lirrilevanza della doglianza relativa alla carente dichiarazione di subappalto necessario, da parte dellaggiudicataria, visto che, ai sensi dellart. 3 del disciplinare, la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o a euro 150.000,00, e che laggiudicataria è autonomamente qualificata per la categoria prevalente OG1, mentre limporto dei lavori sussumibili sotto la categoria OS23 si pone al di sotto della soglia del 10% (importo di euro 673.973,79, pari alla percentuale del 7,19% dellintero importo dei lavori).

Ai fini dellinterpretazione della clausola della lex specialis, secondo cui la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o a euro 150.000,00, contenuta nellart. 3 del disciplinare di gara, occorre tenere conto del complessivo contesto normativo in tema di appalti pubblici di lavori (d.lgs. n. 36 del 2023 e d.lgs. n. 209 del 2024), vigente allepoca in cui si è svolta la gara, che è stata indetta in base alla determinazione a contrarre del Comune n. 441 del 14 marzo 2025.

Nellattuale sistema, ai sensi dellart. 100, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati, in base alla disciplina dellallegato II.12, precisando che le categorie di opere si distinguono in generali e specializzate. In virtù dellart. 2, comma 2, dellallegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023, la qualificazione in una categoria abilita loperatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (disposizione applicabile, in caso di imprese raggruppate o consorziate, con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dellimporto dei lavori a base di gara, fatta eccezione per la mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui al successivo art. 30, comma 2). Il comma precedente dello stesso art. 2 dellallegato II.12 precisa che gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali (OG), per categorie di opere specializzate (OS), nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nellambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

In definitiva, nellattuale sistema normativo, è prescritta la qualificazione per tutte le categorie di opere generali e specializzate, come specificate nella tabella A allallegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2012, senza alcuna distinzione: tutte le categorie scorporabili sono divenute a qualificazione obbligatoria. Inoltre, nellattuale sistema normativo la qualificazione in una categoria abilita loperatore economico a partecipare alla gara ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, ma non per altre classifiche.

Sul punto è opportuno precisare che il d.lgs. n. 209 del 2024, nellintrodurre il comma 3-bis allart. 226 del d.lgs. n. 36 del 2023, ha disposto labrogazione espressa dellart. 12 del d.l. n. 47 del 2014, conv. in legge n. 80 del 2014.

Lart. 12, comma 2, lett. a, del d.l. n. 47 del 2014 (che, nel testo modificato con lentrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, aveva sostituito lart. 108 dellabrogato d.P.R. n. 207 del 2010, già ridimensionato in conseguenza del parere del Cons.Stato, Ad. Comm. Speciale, 16 aprile-26 giugno 2013, n. 3014, reso in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) consentiva allaffidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nellavviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente, di eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone lopera o il lavoro, anche se non era in possesso delle relative qualificazioni, oppure, in alternativa, di subappaltare dette lavorazioni specializzate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Lart. 12, comma 2, lett. b) del d.l. n. 47 del 2014, precisava, però, che non possono essere eseguite direttamente dallaffidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nellavviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dallarticolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207 (ovvero di importo superiore al 10% dellimporto complessivo dellopera o lavoro ovvero ad euro 150.000,00) relative alle categorie di opere generali individuate nellallegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con lacronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 353, che potevano, però, essere subappaltate (si riferiscono a tale regime non più vigente Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 2025, n. 121, citata dallappellato, e Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2025, n. 9770). Solo per completezza va ricordato che, con labrogazione, da parte del d.lgs. n. 50 del 2016, dellart. 108 del d.P.R. n. 207 del 2010, si era posto il dubbio della persistente attualità del rinvio ad esso operato dallart. 12, comma 2, lett. b, del d.l. n.47 del 2014 e della relativa regola (possibile esecuzione direttamente dallaffidatario in possesso della qualificazione per la categoria prevalente, anche se privo delle relative adeguate qualificazioni, delle lavorazioni specificamente elencate – OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35 – entro il 10% dellimporto complessivo dellopera o lavoro ovvero entro euro 150.000,00).

Nel caso di specie, però, come già evidenziato, la procedura di gara si è svolta nel 2025 ed è, dunque, soggetta al d.lgs. n. 36 del 2023, come modificato dal d.lgs. n. 209 del 2024, entrato in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2024, sicché non può trovare applicazione lart. 12 del d.l. n. 47 del 2014, ormai abrogato.

In virtù della nuova disciplina laffidatario può eseguire direttamente solo le opere per le quali è qualificato, essendo venuta meno la disciplina di cui allart. 12, comma 2, del d.l. n. 47 del 2014.

Fatta tale premessa, la clausola del disciplinare, in base a cui la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o a euro 150.000,00, deve essere interpretata secundum legem e, cioè, in modo conforme al nuovo contesto normativo. Si tratta di una clausola che rileva ai fini della partecipazione alla gara, come le due clausole successive (riproduttive dellart. 30, commi 1 e 2, dellallegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023), ma che non consente al partecipante di eseguire le opere per cui non è qualificato (come, invece, prima era consentito nei limiti di cui allart. 12, comma 2, lett. a e b, del d.l. n. 47 del 2014).

Del resto, la disposizione della lex specialis, nello stabilire che la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o a euro 150.000, non stabilisce che limpresa qualificata per la lavorazione prevalente può eseguire anche le opere appartenenti ad altra categoria, pur essendo priva delle relative qualificazioni.

Al contrario, lo stesso disciplinare – successivamente e coerentemente con il nuovo contesto normativo – prevede in modo chiaro ed inequivocabile che qualora il concorrente (singolo o raggruppato) non è qualificato per una o ambedue le categorie scorporabili dovrà, a pena di esclusione, rendere apposita dichiarazione di subappalto integrale per la suddetta categoria, salvo ricorrere allistituto dellavvalimento.

In altre parole, in base alla lex specialis e conformemente al nuovo contesto normativo, il disciplinare in esame prescrive la necessità di ricorrere, a pena di esclusione, al subappalto o allavvalimento per lesecuzione di quelle categorie scorporabili per le quali loperatore economico non è qualificato e di formulare lofferta in modo da rendere palese immediatamente tale circostanza alla stazione appaltante, con una dichiarazione ad hoc, in aggiunta alla domanda di partecipazione alla gara ed al D.G.U.E. Non assume, pertanto, rilevanza che nella domanda di partecipazione manchi una sezione in cui dichiarare lutilizzo o meno del subappalto obbligatorio, proprio perché la lex specialis esige una dichiarazione ad hoc sul punto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 22/12/2025 di Roberto Donati