FOCUS: “La qualificazione dei subcontratti ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. 36 del 2023 e gli obblighi di verifica dei requisiti generali alla luce del riscontro ANAC sul fascicolo n. 4212 del 2025”

Dic 24, 2025

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LAutorità Nazionale Anticorruzione, con riscontro adottato nelladunanza dell11 novembre 2025, interviene sul tema dei subcontratti non qualificabili come subappalti, chiarendo quali controlli siano dovuti sulle imprese coinvolte nella filiera.

Il documento assume rilievo particolare in relazione alle verifiche dei requisiti di ordine generale nei casi di pagamento diretto ai subcontraenti e alla disciplina antimafia per le attività rientranti nelle white list.

Ne scaturisce un quadro che richiede alle stazioni appaltanti unattenta gestione dei diversi livelli di affidamento, in coerenza con i principi di legalità e tutela delle risorse pubbliche.

Premessa

Sebbene la stazione appaltante non sia tenuta ex lege a procedere alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai subcontraenti, con atto a firma del Presidente, fasc. ANAC n. 4212 del 2025, lAutorità ritiene necessario procedere a tale verifica nei casi di pagamento diretto ai sensi dellart. 119 comma 11 del d.lgs. 36 del 2023.

La posizione discende dal principio generale secondo cui ogni soggetto destinatario di risorse o finanziamenti pubblici deve essere moralmente ineccepibile. Quanto al momento dellaccertamento, non essendo prevista una preventiva autorizzazione del subcontratto, ANAC individua il momento idoneo nella fase antecedente allerogazione dei pagamenti.

Tale qualificazione preliminare consente di collocare correttamente il successivo ragionamento dellAutorità, che si sviluppa lungo tre assi principali. Il primo riguarda la distinzione tra subappalto e subcontratto. Il secondo concerne lindividuazione delle ipotesi in cui la normativa impone comunque verifiche antimafia, anche in assenza di pagamento diretto. Il terzo definisce criteri e tempistiche per i controlli richiesti alle stazioni appaltanti.

Il quadro normativo di riferimento

Lart. 119 del d.lgs. 36 del 2023 opera una distinzione chiara tra subappalto e altri subcontratti. Solo i subappalti richiedono autorizzazione preventiva e la verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dei commi 4 e 5.

I subcontratti che non rientrano nella nozione tipica di subappalto non sono invece soggetti a tali adempimenti, in coerenza con la volontà del legislatore di snellire la gestione della filiera degli affidamenti.

Lorientamento ANAC: assenza di un obbligo generalizzato di verifica per i subcontratti

Richiamando il dettato normativo, ANAC conferma che la stazione appaltante non è tenuta a verificare i requisiti generali dei subcontraenti, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge. La posizione è coerente con il parere MIT n. 2855 del 2024, che aveva escluso la necessità di applicare gli artt. 94 e 95 del Codice in presenza di mere comunicazioni di subcontratti non qualificabili come subappalti.

Leccezione antimafia: le attività rientranti nel sistema delle white list

LAutorità richiama il parere MIT n. 2273 del 2023, che evidenzia lobbligo di verificare la documentazione antimafia per i subcontratti aventi ad oggetto attività ricomprese nelle white list ai sensi dellart. 1 commi 53 e 54 della legge 190 del 2012. Tale obbligo discende dalla disciplina di prevenzione delle infiltrazioni mafiose e non dalla normativa sui contratti pubblici, ma incide direttamente sulla gestione dei sub-affidamenti. La stazione appaltante deve pertanto valutare attentamente la natura delle prestazioni affidate a valle, attivando i controlli richiesti.

Lobbligo di verifica in caso di pagamento diretto ai subcontraenti

Il riscontro ANAC attribuisce particolare importanza ai casi di pagamento diretto, imponendo in tali circostanze la verifica integrale dei requisiti di ordine generale. La motivazione risiede nella relazione economica che si instaura tra subcontraente e amministrazione, la quale esige che il destinatario delle somme pubbliche rispetti i requisiti morali richiesti agli operatori economici principali.

Il momento dei controlli

La verifica deve avvenire prima dellerogazione del pagamento. Tale scansione temporale consente di preservare linteresse pubblico, evitando che risorse pubbliche affluiscano a soggetti privi di requisiti o non adeguatamente controllati.

La tracciabilità dei pagamenti verso i subcontraenti

La disciplina della tracciabilità ex legge 136 del 2010 si applica anche ai pagamenti dallappaltatore al subcontraente. ANAC richiama la determinazione n. 4 del 2011, aggiornata nel 2023, e il Comunicato del Presidente del 26 marzo 2025, precisando che ogni pagamento deve transitare su conti dedicati recanti CIG e, se obbligatorio, CUP.

Considerazioni conclusive

Il documento offre una lettura organica del sistema dei sub-affidamenti nel nuovo Codice, distinguendo con chiarezza i casi in cui le verifiche sono obbligatorie da quelli in cui non lo sono e rafforzando il principio di moralità quale criterio guida nellerogazione delle risorse pubbliche. Per le stazioni appaltanti emergono indicazioni operative di immediata applicabilità, che impongono unaccurata gestione dei subcontratti e una puntuale valutazione delle situazioni che attivano obblighi di controllo.

A cura della Redazione di TuttoGare Pa del 24/12/2025