La sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 4 novembre 2025, n. 8567, offre un rilevante chiarimento sui limiti applicativi del principio once only e sul rapporto tra tale disposizione, la verifica tramite FVOE e listituto del soccorso istruttorio.
Il caso riguardava lattribuzione del punteggio tecnico relativo a un criterio curriculare, per il quale il disciplinare richiedeva la produzione dei certificati di esecuzione lavori o servizi a supporto delle esperienze pregresse.
Loperatore economico non aveva allegato i CEL e si doleva dellattribuzione del punteggio pari a zero, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe potuto acquisire dufficio la documentazione mancante ai sensi dellarticolo 99, comma 3, del Codice dei contratti pubblici ovvero attivare il soccorso istruttorio.
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente tali argomentazioni, affermando un principio destinato a consolidare il confine tra le attività di semplificazione informativa e la fisiologica autonomia della commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte.
Il perimetro del principio once only nellarticolo 99, comma 3, del Codice
Larticolo 99, comma 3, D.lgs. 36/2023 attua il principio once only imponendo alle amministrazioni il recupero dufficio delle informazioni e dei dati già in loro possesso o comunque acquisibili da altre amministrazioni mediante interoperabilità e consultazione delle banche dati qualificate, tra cui la FVOE.
Lonere dichiarativo in capo agli operatori economici risulta così ridotto al minimo indispensabile, secondo un modello di semplificazione volto a contrastare duplicazioni documentali e richieste superflue.
La disposizione, tuttavia, ha una precisa collocazione sistematica. Essa opera nella fase della verifica dei requisiti di partecipazione e qualificazione, non nella fase valutativa dellofferta tecnica.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che i sistemi di interoperabilità non sono concepiti per sopperire a carenze dellofferta né per colmare errori o omissioni imputabili al concorrente. Lamministrazione, nella fase di attribuzione dei punteggi, non può essere gravata dellonere di ricercare documenti a supporto dei criteri qualitativi, poiché ciò altererebbe la par condicio e modificherebbe il contenuto dellofferta presentata.
Limpossibilità di utilizzare il soccorso istruttorio per integrare lofferta tecnica
Il Collegio ha escluso anche la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio. La giurisprudenza richiamata dalla sentenza ribadisce che tale istituto può operare unicamente per chiarire elementi già presenti nellofferta, non per integrare documenti richiesti a pena di mancata attribuzione del punteggio.
La funzione del soccorso è meramente esplicativa. Può essere attivato per consentire allamministrazione di interpretare correttamente contenuti già espressi dal concorrente, quando vi siano ambiguità o necessità di precisazioni formali. Non può invece condurre allaggiunta postuma di documentazione tecnica, né consentire la produzione tardiva di CEL o analoghi attestati professionali che costituiscono parte integrante del contenuto tecnico dellofferta.
Lorientamento è coerente con precedenti pronunce che sottolineano il rigoroso dovere di diligenza, chiarezza e completezza cui sono tenuti gli operatori economici lungo tutte le fasi della procedura. Limpresa che non rispetta le prescrizioni del disciplinare arreca un ostacolo allo svolgimento della gara. Tale negligenza non è rimediabile mediante il soccorso istruttorio e conduce alla legittima attribuzione del punteggio pari a zero.
La centralità del disciplinare e il dovere di correttezza delloperatore economico
La sentenza valorizza il ruolo del disciplinare come fonte primaria di regolazione della procedura. Quando la lex specialis richiede espressamente lallegazione dei CEL ai fini dellattribuzione del punteggio tecnico, la loro mancanza non può essere superata affidando allamministrazione compiti di acquisizione dufficio. Diversamente si realizzerebbe una modifica sostanziale dellofferta o una indebita integrazione postuma, in contrasto con i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
Il Collegio ricorda inoltre che le procedure di evidenza pubblica presuppongono un dovere professionale particolarmente intenso in capo ai partecipanti, sia nella predisposizione della documentazione amministrativa sia nella formulazione dellofferta tecnica. Errori e omissioni imputabili alloperatore non possono essere neutralizzati in via automatica dallordinamento tramite strumenti pensati per la semplificazione o la mera regolarizzazione formale.
Il quadro giurisprudenziale
La decisione n. 8567 del 2025 si inserisce in un orientamento uniforme, tra cui risultano conformi diverse pronunce, tra cui Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 387, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063 e Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 1985.
Tutte queste pronunce delineano un concetto di soccorso istruttorio circoscritto, volto a chiarire lofferta e non a integrarla, e confermano che la mancanza di documenti che costituiscono presupposto per lattribuzione del punteggio determina la legittimità di una valutazione negativa.
Considerazioni conclusive
La sentenza conferma una netta distinzione tra la semplificazione informativa introdotta dal principio once only e la disciplina della valutazione delle offerte.
La prima riguarda la riduzione degli oneri documentali per la verifica dei requisiti.
La seconda rimane saldamente ancorata al contenuto dellofferta tecnica presentata dal concorrente, che non può essere successivamente integrato dallamministrazione né attraverso linteroperabilità né tramite il soccorso istruttorio.
Il principio è di particolare rilievo operativo per le stazioni appaltanti, che devono evitare indebite attività di ricerca documentale nella fase di valutazione, e per gli operatori economici, che devono prestare massima attenzione alla completezza dellofferta e alla corretta allegazione di tutti i documenti richiesti dal disciplinare
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 22/12/2025

