FOCUS “La produzione tardiva delle giustificazioni dell’offerta non determina l’automatica esclusione”

Dic 17, 2025

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La disciplina del subprocedimento di verifica dellanomalia dellofferta continua a costituire terreno fertile di contenzioso, soprattutto nella parte in cui si confrontano il rispetto dei termini assegnati per la produzione dei giustificativi e i principi di massima partecipazione, favor partecipationis e proporzionalità.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 8107 del 20 ottobre 2025 offre unimportante conferma interpretativa: la mancata o tardiva produzione delle giustificazioni non determina alcuna esclusione automatica, dovendo la stazione appaltante comunque procedere alla valutazione dellofferta, anche solo sulla base della documentazione già nella propria disponibilità.

Il quadro normativo di riferimento

Ai sensi dellarticolo 110 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti sono tenute a valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dellofferta che appaia anormalmente bassa, sulla base degli elementi specifici indicati dal bando.

In tali ipotesi la stazione appaltante richiede alloperatore economico per iscritto le spiegazioni in merito al prezzo o ai costi, assegnando un termine non superiore a quindici giorni.

La sentenza in commento chiarisce che tale termine non ha natura perentoria e che il suo superamento non consente lautomatica esclusione delloperatore. È un principio di rilievo, destinato a incidere sulla prassi delle amministrazioni aggiudicatrici e sul contenzioso inerente alle procedure di verifica dellanomalia.

La vicenda amministrativa

Una Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha indetto una procedura aperta per laffidamento del servizio di assistenza e manutenzione tecnica in modalità global service full risk delle attrezzature sanitarie.

La gara prevedeva un unico lotto, durata quadriennale e opzione di rinnovo, con aggiudicazione secondo il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa.

Allesito della procedura, la seconda classificata, operatore uscente, ha impugnato laggiudicazione disponendo ricorso al Tar.

Secondo la ricorrente, laggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per la tardiva produzione delle giustificazioni richieste nel procedimento di verifica dellanomalia. La stessa ha inoltre lamentato la violazione dei principi di par condicio e del giusto procedimento relativamente al giudizio espresso dalla commissione su taluni elementi qualitativi.

Il Tar ha respinto il ricorso, rilevando che non vi era stato alcun ritardo imputabile allaggiudicataria, che aveva tempestivamente inviato i giustificativi nei tempi assegnati, e che i giudizi valutativi della commissione non presentavano evidenti profili di illogicità o sviamento.

La seconda classificata ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo la necessità di escludere lofferta che appariva anomala per la tardiva trasmissione delle giustificazioni.

La questione del presunto ritardo nellinvio dei giustificativi

Il Consiglio di Stato ha rilevato in primo luogo che i giustificativi erano stati inviati con PEC il 27 giugno 2024, nel rispetto del termine assegnato dalla stazione appaltante. Limpossibilità iniziale dellamministrazione di leggerli era dipesa dal fatto che i documenti erano stati trasmessi in un unico file compresso tramite software Winzip, formato che aveva generato problemi di apertura da parte degli uffici. Laggiudicataria ha provveduto a un nuovo invio dei documenti il 9 luglio 2024, in formato non compresso.

Dalla verifica delle firme digitali apposte emergeva lassoluta identità tra la documentazione originariamente trasmessa e quella successivamente inviata in formato distinto, escludendo qualsiasi intento dilatorio o modifica sostanziale.

Il Collegio ha comunque aggiunto un principio di diritto di carattere generale. Anche in presenza di una reale tardività, la stazione appaltante non potrebbe pronunciarsi in modo automatico nel senso dellesclusione, poiché larticolo 110 del Codice né la lex specialis qualificano come perentorio il termine di quindici giorni. La stazione appaltante deve quindi procedere alla valutazione dellofferta anche in base alla documentazione già disponibile, secondo un approccio sostanzialistico e non meramente formale.

Si tratta di un orientamento coerente con precedenti in materia, nei quali si è affermato che la verifica dellanomalia non costituisce un procedimento sanzionatorio e non può condurre a esclusioni automatiche per meri profili procedurali, se non espressamente previsti dalla legge o dal bando.

Le ulteriori contestazioni sulla difformità dellofferta

La ricorrente ha dedotto anche una presunta difformità dellofferta dellaggiudicataria rispetto alle prescrizioni minime del capitolato, sostenendo che una dichiarazione generica di impegno al rispetto delle condizioni non fosse sufficiente a superare linadeguatezza dellofferta.

Il Consiglio di Stato ha rigettato anche tale motivo. Dallanalisi della relazione tecnica presentata dallaggiudicataria emergeva una piena accettazione delle prescrizioni minime e unarticolazione puntuale delle soluzioni organizzative, dei presidi territoriali, dellorganigramma dedicato e dellallestimento dei laboratori richiesti.

La documentazione tecnica risultava quindi coerente con la lex specialis e confermava la serietà e laffidabilità dellofferta.

Considerazioni conclusive

La sentenza n. 8107 del 2025 ribadisce un principio di grande rilievo operativo. Nella verifica dellanomalia dellofferta la stazione appaltante non può escludere automaticamente loperatore economico che produca tardivamente le giustificazioni, in assenza di una chiara previsione di perentorietà del termine e in mancanza di elementi che facciano sospettare un intento elusivo. Il procedimento di verifica dellanomalia è finalizzato ad accertare laffidabilità dellofferta e non a sanzionare irregolarità formali.

Lapproccio seguito dal Consiglio di Stato è improntato a proporzionalità e ragionevolezza. La decisione invita le amministrazioni aggiudicatrici a concentrare la valutazione sugli elementi sostanziali dellofferta e sulla loro capacità di garantire lesecuzione del contratto, evitando soluzioni formalistiche che comprometterebbero la concorrenza e la massima partecipazione.

Il Collegio ha, quindi, definitivamente respinto lappello, confermando la legittimità dellaggiudicazione.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 17/12/2025