Accordo quadro: il subappalto, quale strumento che incide sulla fase esecutiva, si concretizza solo nei singoli contratti applicativi

Dic 17, 2025

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Limpresa chiedeva lautorizzazione al subappalto di una serie di servizi riferiti esattamente alloggetto dellAccordo Quadro.

La stazione appaltante rigettava la richiesta, con la precisazione che la richiesta di subappalto non può essere presentata in riferimento allaccordo quadro. Ogni richiesta di subappalto deve pertanto essere riferita allapplicativo citandone il numero e il CIG.

Secondo il Tar tale motivazione di diniego è corretta e priva di vizi in quanto lAccordo Quadro è un contratto normativo dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori (con riferimento a TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22/05/2023, n. 8633), derivandone che il subappalto, quale strumento che incide sulla fase esecutiva, si concretizza solo nei singoli contratti applicativi, per necessitare pertanto di unautorizzazione legata alla specifica prestazione oggetto del contratto applicativo il quale, nel caso concreto, poteva essere stipulato, a norma dellaccordo quadro sottoscritto, soltanto dopo che limpresa avesse comprovato la propria capacità esecutiva.

Questo quanto stabilito da Tar Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 16/12/2025, n. 560, che respinge il ricorso avverso il diniego di autorizzazione:

Le previsioni di cui al citato articolo 10 dellAccordo Quadro sono, quindi, chiare nel definire quale documentazione la firmataria dovesse fornire e in che tempi, pena la risoluzione del contratto, nonché la netta distinzione tra ipotesi risolutive relative alla mancata disponibilità dei mezzi nei termini ivi indicati per lattivazione dellAccordo Quadro (per quanto interessa, la documentazione della proprietà, locazione finanziaria o noleggio del parco mezzi necessario per lo svolgimento del servizio) ed, invece, le ipotesi risolutive attinenti alla fase esecutiva (mancata garanzia dei mezzi per tre volte); è incontestato, invero, che la documentazione presentata dalla xxx S.r.l. per lattivazione dei servizi dellAccordo Quadro era incompleta rispetto alle previsioni di cui al citato art. 10.

In questa sede lesponente pretende di comprovare con il ricorso al subappalto (per la disponibilità dei mezzi) quanto, invece, richiesto – in modo chiaro e preciso dal sottoscritto Accordo – a titolo di proprietà, locazione finanziaria o noleggio (dei mezzi); come già evidenziato, parte ricorrente non allega prova di aver dichiarato in una fase o documento di gara di volersi avvalere del subappalto qualificante e, pertanto, lautorizzazione richiesta risulta insuscettibile di rilascio, in quanto contraria alle disposizioni dellAccordo Quadro ed alle dichiarazioni dello stesso aggiudicatario. Come è noto, il subappalto «necessario» o «qualificante» si differenzia dal subappalto c.d. «facoltativo», giacché nelle ipotesi di subappalto «facoltativo» laffidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dellappalto è frutto di una libera scelta imprenditoriale (essendo il concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione o esecuzione), mentre il subappalto «necessario» si caratterizza per il fatto che il concorrente non possiede tutte le qualifiche relative alle prestazioni previste dal bando, e il subappalto si configura allora come «necessario» perché laffidamento in subappalto dellesecuzione di date prestazioni – ad un soggetto in possesso delle relative qualificazioni – è imposto dal difetto di titolo abilitativo del concorrente ad eseguire tale tipo di prestazioni.

Pertanto, attese la mancata prova della dichiarata volontà di ricorrere al subappalto (qualificante) in sede di selezione pubblica nonché la sottoscrizione della illustrata specifica clausola (art. 10 dellAccordo Quadro) successivamente allaggiudicazione del Lotto 1 della gara, il diniego di autorizzazione al subappalto risulta legittimo in quanto coerente con le previsioni della lex specialis, di cui lAccordo Quadro è incontestatamente parte, nonché con la singola clausola dellAccordo effettivamente sottoscritto dalla ricorrente.

Infine, è inconferente alla tesi attorea il richiamo allart. 23 (Disciplina subappalti) dellAccordo Quadro atteso che, pur rinviando allart. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è espressamente perimetrato a tutti i sub-contratti stipulati per lesecuzione dellappalto e non può certamente riferirsi alle condizioni (di cui allart. 10) poste a pena di risoluzione dellAccordo Quadro come quella in esame (disponibilità dei mezzi in proprietà, locazione finanziaria o noleggio ai fini dellavvio del servizio dedotto nellAccordo). Il che, del resto, è coerente con il fatto che, per costante giurisprudenza, laccordo quadro costituisce un pactum de modo contraendi, ossia un contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori e la cui efficacia consiste nel vincolare, alla disciplina fissata con laccordo quadro, la successiva manifestazione di volontà delle parti contraenti nella stipula dei c.d. contratti esecutivi, e ciò nellottica che gli accordi quadro hanno lo scopo di semplificare, sotto il profilo amministrativo, il processo di aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltati ed uno o più operatori economici, individuando i futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un arco temporale massimo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2024 n. 1393).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 16/12/2025 di Roberto Donati