Il principio di invarianza non costituisce un principio generale bensì eccezione all’ordinario meccanismo del regresso procedimentale

Dic 15, 2025

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Come chiarito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2021 n. 8460, Consiglio di Stato, sez. V, 13/6/2024 n. 5319) il principio di invarianza opera nel senso della cristallizzazione delle offerte e della immodificabilità della graduatoria ed integra unespressa eccezione allordinario meccanismo del regresso procedimentale per positiva irrilevanza delle sopravvenienze.

E la sua eccezionalità viene ribadita da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 12/12/2025, n. 8061:

Il meccanismo del c.d. principio di invarianza non può operare nel caso di specie.

Esso è dettato dal cit. art. 108, c. 12, il quale recita: Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto delleventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per lindividuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

La norma si applica alle procedure nelle quali vada determinata la soglia di anomalia per lesclusione automatica delle offerte eccedenti, secondo la modalità prescelta in base a quanto stabilisce lallegato II.2 al codice (metodi A, B e C), nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

Allinfuori di tali ipotesi, non è patrocinabile unapplicazione estensiva della regola, poiché linvarianza non costituisce un principio generale, ma è dettata in via derogatoria, al fine soprattutto di paralizzare iniziative giurisdizionali meramente strumentali, in spregio alla stabilità della gara (cfr., per tutte, Cons. Stato – sez. V, 13/6/2024 n. 5319, p. 15.3).

È stato chiarito che tale meccanismo integra unespressa eccezione allordinario meccanismo del regresso procedimentale (sentenza citata), come tale insuscettibile di applicazione estensiva o analogica.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/12/2025 di Roberto Donati