Con la sentenza n. 748 dell11 ottobre 2025, il TAR Marche, Sezione I, ha dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso proposto avverso la decisione della stazione appaltante di oscurare parzialmente lofferta tecnica dellaggiudicatario, in quanto notificato oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dallart. 36, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.
Il giudice amministrativo marchigiano ha ribadito che il termine breve di dieci giorni decorre sempre dalla comunicazione digitale dellaggiudicazione, anche nei casi in cui lostensione degli atti sia parziale o del tutto assente, poiché tale circostanza equivale a una decisione implicita di oscuramento totale delle parti richieste.
Il quadro normativo di riferimento
Lart. 36 del D.lgs. n. 36/2023 disciplina la comunicazione dellaggiudicazione e le modalità di accesso agli atti di gara.
Il comma 3 stabilisce che, nella comunicazione dellaggiudicazione, la stazione appaltante o lente concedente deve dare atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento delle offerte o dei documenti presentati.
Il successivo comma 4 prevede un rito speciale super accelerato, disponendo che:
Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dellart. 116 c.p.a., di cui allallegato I al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dellaggiudicazione.
Il legislatore, dunque, ha introdotto una disciplina che impone termini estremamente ridotti per reagire avverso le decisioni di oscuramento, al fine di contenere la durata del contenzioso e accelerare la conclusione della procedura di gara.
La ratio è chiaramente quella di evitare che il contenzioso sullaccesso agli atti possa paralizzare o ritardare lefficacia dellaggiudicazione.
Linterpretazione del TAR Marche: decorrenza automatica del termine
Il TAR Marche aderisce allorientamento giurisprudenziale già espresso, tra le altre, da:
- TAR Abruzzo, Sez. I, 11 novembre 2024, n. 470;
- TAR Campania – Napoli, Sez. I, 27 maggio 2025, n. 4030, secondo cui il termine breve di dieci giorni decorre sempre dalla comunicazione dellaggiudicazione, indipendentemente dalleffettiva ostensione o dallentità delloscuramento.
Il Collegio ha osservato che il testo normativo è chiaro e univoco: la disposizione fa riferimento unicamente alla comunicazione dellaggiudicazione, senza nullaltro aggiungere.
Lintentio legis, come evidenziato dal TAR, è quella di garantire celerità e certezza dei tempi: il nuovo rito di impugnazione è volto a semplificare e accelerare la tutela giurisdizionale in materia di accesso, motivo per cui la decorrenza del termine non può essere rimessa a variabili soggettive quali la data effettiva di conoscenza degli oscuramenti.
Il rito ipercompresso e i termini processuali
Il carattere acceleratorio della norma trova ulteriore conferma nel comma 7 dellart. 36, secondo cui:
Il ricorso di cui al comma 4 è fissato dufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui allart. 55 del c.p.a. [&] ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dalludienza di discussione.
Lintero impianto normativo dellart. 36 è dunque finalizzato alla rapidità della decisione, in coerenza con lobiettivo generale di accelerare i tempi delle procedure di affidamento e dei relativi contenziosi.
Conclusioni
La sentenza in commento conferma un orientamento rigoroso nella determinazione del dies a quo per limpugnazione delle decisioni sulloscuramento delle offerte.
Il termine perentorio di dieci giorni decorre dalla comunicazione dellaggiudicazione, anche in caso di ostensione parziale o mancata ostensione, che equivale a una decisione implicita di diniego totale.
Ne deriva che loperatore economico, ove ritenga lesiva la mancata o parziale ostensione, deve agire tempestivamente entro il termine di legge, pena lirricevibilità del ricorso.
A cura della Redazione TuttoGare PA del 13/11/2025

