Il ricorso va notificato alla centrale di committenza

Nov 11, 2025

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Limputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non può che ricadere sulla centrale di committenza, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva allindizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso, il Tar ribadisce consolidata giurisprudenza.

Questa la sintesi di Tar Piemonte, Sez. I, 10/11/2025, n. 1559:

Leccezione è fondata.

Ai sensi dellart. 41, comma 2, c.p.a. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso latto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nellatto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge….

Con specifico riguardo agli atti emanati da una centrale di committenza, in giurisprudenza è stato affermato che …i Comuni che aderiscono alla convenzione che istituisce la centrale unica di committenza sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai Comuni, limputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non può che ricadere sulla centrale di committenza, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva allindizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa (cfr. Cons. di Stato. n.3402/2012) (Tar Abruzzo, sent. n. 721/2014, cfr. Cons. di Stato, a.p., sent. n. 8/2018, Cons. di Stato, sent. n. 2497/2016, punto 2.2. della motivazione, e Tar Valle dAosta, sent. n. 29/2020).

Nel caso di specie, la pubblica amministrazione che ha emesso limpugnato provvedimento di esclusione dalla procedura è la Città di Torino, quale centrale di committenza incaricata dello svolgimento della gara dalla Fondazione per la Cultura Torino, non essendo questultima una stazione appaltante qualificata (cfr. docc. 5, 6, 7 e 8 resistente).

In base alla disciplina normativa e ai principi giurisprudenziali sopra richiamati – che il Collegio condivide – si deve pertanto ritenere inammissibile il ricorso proposto in quanto non notificato alla Città di Torino, parte necessaria del presente giudizio nel quale viene contestata la legittimità dellattività amministrativa dalla stessa posta in essere quale centrale di committenza.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/11/2025 di Roberto Donati