Sisma in Abruzzo. Gara lavori con prezziario non aggiornato. Illegittimità

Nov 7, 2025

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1) IL FATTO

LAssociazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) impugna un bando di gara per laffidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione di una scuola, per un valore complessivo pari a € 8.128.072,62, lamentando che detto valore sia stato costruito sulla base di prezziari non aggiornati.

Il caso è peculiare, siccome trova applicazione la normativa speciale emanata per lemergenza sismica che prevale, per principio di specialità, sulla disciplina generale degli appalti pubblici.

2) LA NORMA

In particolare, con D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2016, sono state emanate le disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, lassistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Con Ordinanza n.7 del 1412.2016, il Commissario straordinario del Governo approvò Il Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016, da utilizzarsi in luogo dei prezziari regionali adottato dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nellelaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi.

Detto Prezzario Unico del Centro Italia, obbligatorio per i bandi di opere pubbliche riguardanti il cratere sismico, è stato successivamente aggiornato con Ordinanza n. 126 del 28.4 2022, in ragione delleccezionale aumento dei costi conseguenti ai noti eventi bellici e pandemici.

3) LA CRONISTORIA

Questa la scansione degli eventi:

– Il 29.6.2022 veniva depositato il progetto definitivo/esecutivo dellopera,;

– Il 10.10.2023, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dai progettisti con il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia 2022;

– Il 26.10.2023 veniva concesso il contributo per la realizzazione dellopera, da parte dellUfficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 Regione Abruzzo

– il bando di gara è stato pubblicato in data 27.5.2025, ovvero a distanza di oltre un anno e mezzo dallapprovazione del progetto.

4) LA DECISIONE

T.A.R. Abruzzo, I, 05 novembre 2025, n. 480 ritiene il ricorso dellANCE meritevole di positivo apprezzamento.

Il punto di partenza della decisione muove dalla considerazione che proprio lordinanza commissariale del 2022, nellindicare il regime sui prezzi da applicare per la ricostruzione, allart. 1, co. 6, precisa che le stazioni appaltanti possono avvalersi nei bandi o e nelle procedure di affidamento dei lavori della ricostruzione pubblica di detto Prezzario unico Cratere Centro Italia in alternativa al prezzario regionale di riferimento vigente.

In verità, linvocato art. 1 co. 6 sancisce che il principio di alternatività fosse possibile solo fino al 31 dicembre 2022, il che, in disparte ai profili di ragionevolezza della conclusione tratta dal Collegio, formalmente mina la correttezza delliter motivazionale seguito.

Ciò posto, e preso atto della scansione temporale della procedura, il Collegio ha potuto rilevare che, pur dovendo trovare applicazione la disciplina speciale dettata per la ricostruzione post-sisma, deve osservarsi che tra lapprovazione del quadro economico e la pubblicazione del bando di gara è trascorso un lasso temprale decisamente superiore rispetto a quello di tre mesi previsto dallart. 17, comma 3-bis del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) che trova applicazione anche alle opere soggette allapplicazione della disciplina post-sisma.

Secondo il Collegio la facoltà attribuita alle stazioni appaltanti, però, non può trasmodare nel mero arbitrio e deve essere letta tenendo presente il principio generale secondo il quale corrisponde ad un principio di responsabilità, economicità e buona amministrazione lobbligo per le Stazioni appaltanti di non limitarsi ad adottare un prezziario aggiornato, ma effettuare una verifica attenta della congruità dei prezzi posti a base di gara, e ciò nellottica di salvaguardare la par condicio e la serietà del confronto concorrenziale, che deve basarsi su parametri tecnico economici attendibili e rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato.

Laggiornamento dei prezzi ai reali valori di mercato ha carattere imperativo, in quanto posto a presidio di interessi di rilievo pubblicistico, quali le condizioni di serietà dellofferta, la qualità delle prestazioni, leffettiva concorrenzialità e convenienza economica dellappalto.

Bando annullato, scuola inagibile dal 2016 e destinata a restare ancora chiusa per molto tempo…

A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/11/2025 di Elvis Cavalleri