Gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse: la soglia del 10% va rapportata alla quota di partecipazione al raggruppamento

Nov 4, 2025

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In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei la soglia di gravità per violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (pari al 10% del valore dellappalto) deve essere rapportata al valore della partecipazione del singolo operatore economico.

Questo, sulla base dellart. 95, comma 2, e del dato letterale di cui allart. 3 dellAllegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023, viene ricordato da Tar Sardegna, Sez.I, 03/11/2025, n. 962:

2.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha, infine, dedotto lillegittimità dellesclusione della mandataria xxx S.p.A. in quanto il valore della gravità delle violazioni commesse dalla stessa ai sensi dellart. 95, comma 2, D.lgs. n. 36/20232 (pari al 10% del valore dellappalto) avrebbe dovuto essere calcolato sul valore complessivo indicato nel bando, e non, come ritenuto dallAmministrazione, sulla sola quota di partecipazione al raggruppamento.

Inoltre, secondo la ricorrente, lAmministrazione non avrebbe fornito unadeguata motivazione in merito allinaffidabilità della xxx S.p.A. ai fini dellesecuzione dellappalto, limitandosi ad accertare la sussistenza di debiti tributari non definitivamente accertati oltre la soglia di gravità e facendone derivare lesclusione automatica in violazione dellart. 95 comma 2 che avrebbe, invece, richiesto una valutazione e motivazione ulteriore da parte della Stazione Appaltante.

2.3.1. Anche tale motivo è infondato.

Si osserva, innanzitutto, che la censura relativa al parametro da tenere in considerazione ai fini della determinazione della soglia di gravità rilevante ai sensi dellart. 95, comma 2, risulta infondata alla luce del dato letterale di cui allart. 3 dellAllegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023.

2.3.2. Tale disposizione prevede, infatti, testualmente che Ai sensi e per gli effetti dellarticolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta linottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dellappalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali loperatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.

2.3.3. Dalla lettura della norma emerge chiaramente che in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei la soglia di gravità (pari al 10% del valore dellappalto) deve essere rapportata al valore della partecipazione del singolo operatore economico.

Nel caso di specie, dunque, correttamente la Regione ha considerato gravi le violazioni commesse da xxx S.p.A. per un importo superiore a euro 3.958.270,00.

Infatti, il valore complessivo a base dasta dei lotti (nn. 4, 5, 10 e 11) per i quali ha concorso lRTI ricorrente è pari a euro 77.613.142,50 e, rapportando tale importo alla quota di partecipazione di xxx al raggruppamento (51%), il valore di riferimento è di euro 39.582.702,68. Il 10% di tale importo, corrispondente alla soglia di gravità, ammonta quindi a euro 3.958.270,27.

2.3.4. Osserva altresì il Collegio che, dalla seconda relazione istruttoria del 19/6/2025 (doc. 3 ricorrente), che tiene conto anche delle informazioni assunte dallAgenzia delle Entrate (doc. 19 della Regione), risulta che la xxx S.p.A. avesse commesso violazioni non definitivamente accertate (conseguenti alla decadenza da più piani di rateizzazione) per un importo di euro 7.415.341,81; che non avesse pagato la nona rata della transazione fiscale stipulata con lAgenzia delle Entrate nel 2020 con conseguente decadenza automatica dallaccordo e ripristino del debito originario pari a euro 31.264.647,00 oltre interessi di mora (p. 7, doc. 23 Regione); che essa non avesse comunicato alla Stazione Appaltante la grave situazione debitoria, notificando listanza di ammissione alla procedura di regolazione della crisi solo dopo i ricorsi di alcuni concorrenti innanzi al TAR Sardegna; che presentasse ulteriori violazioni tributarie non definitivamente accertate per un ammontare complessivo superiore a 9 milioni di euro.

2.3.5. Lesistenza dei debiti tributari (quantomeno per quanto concerne le violazioni fino allimporto di euro 7.415.341,81) non è, peraltro, contestata dalla xxx neppure nel presente giudizio.

2.3.6. È evidente, dunque, il superamento della soglia di gravità definita dallart. 3 dellAllegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023.

2.3.7. Né può essere preso in considerazione, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, quanto disposto dallart. 15 del DPR n. 602/1973 secondo cui le imposte, i tributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dallufficio, ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, devono essere considerati e iscritti a ruolo per un terzo dellammontare degli imponibili.

Tale disposizione non è, infatti, richiamata dallAllegato II.10, che definisce la soglia di gravità in relazione allimporto della violazione senza assegnare alcuna rilevanza agli importi iscritti a ruolo ai sensi della suddetta normativa.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/11/2025 di Roberto Donati