FOCUS: “Le riduzioni della garanzia definitiva negli accordi quadro: chiarimenti dal MIT sul coordinamento tra gli articoli 117 e 106 del Codice dei contratti pubblici”

Nov 3, 2025

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Con il Parere n. 3712 del 2 ottobre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito un importante chiarimento in materia di applicabilità delle riduzioni della garanzia definitiva nellambito degli accordi quadro, contribuendo a sciogliere un dubbio operativo di rilievo per le stazioni appaltanti e gli operatori economici.

Il quesito sottoposto al Ministero riguardava la possibilità di applicare le riduzioni percentuali previste dal combinato disposto degli articoli 117, comma 3, e 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 non solo alle garanzie definitive relative ai contratti attuativi, ma anche alla garanzia riferita allaccordo quadro principale.

Il quadro normativo di riferimento

Larticolo 117, comma 1, del Codice dei contratti pubblici distingue chiaramente due tipologie di garanzie:

  1. La garanzia definitiva sullaccordo quadro principale, fissata in misura non superiore al 2% dellimporto dellaccordo quadro;
  2. Le garanzie relative ai singoli contratti attuativi, la cui entità può essere stabilita nella documentazione di gara in misura anche inferiore al 10% del valore dei contratti stessi, con indicazione delle modalità di eventuale maggiorazione, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Tuttavia, il comma 3 dellarticolo 117 introduce un principio generale che ha un impatto diretto sullinterpretazione del sistema:

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dallarticolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Tale disposizione non distingue tra garanzie relative allaccordo quadro e garanzie per i contratti attuativi, suggerendo così una lettura unitaria e sistematica del regime delle riduzioni.

Il chiarimento ministeriale

Il MIT, nel parere in commento, conferma limpostazione estensiva, affermando che le riduzioni previste dagli articoli 117, comma 3, e 106, comma 8, si applicano sia alla garanzia definitiva dellaccordo quadro principale sia alle garanzie dei contratti attuativi, purché loperatore economico dimostri il possesso dei requisiti premiali previsti dallarticolo 106, comma 8, del Codice.

Pertanto, la stazione appaltante potrà riconoscere le riduzioni della garanzia definitiva anche in sede di costituzione della garanzia riferita allaccordo quadro, e non soltanto per i contratti discendenti, ove sussistano le condizioni normative richieste.

Considerazioni operative

Il chiarimento assume rilevanza pratica significativa, in quanto:

  • conferma la possibilità di uniformare il trattamento delle garanzie lungo lintero ciclo contrattuale dellaccordo quadro, semplificando la gestione amministrativa;
  • riconosce agli operatori economici meritevoli – in virtù del possesso di certificazioni di qualità o di sistemi di gestione conformi – il diritto di beneficiare delle medesime riduzioni percentuali, anche nella fase iniziale dellaccordo;
  • evita interpretazioni restrittive che avrebbero potuto determinare disparità di trattamento o difficoltà applicative in sede di predisposizione dei documenti di gara.

In conclusione, il parere n. 3712 del 2 ottobre 2025 ribadisce la coerenza sistematica del Codice dei contratti pubblici, valorizzando il principio di premialità e la logica incentivante sottesa allarticolo 106, comma 8, e confermando la piena estensibilità delle riduzioni della garanzia definitiva anche allaccordo quadro principale.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 03/11/2025