Il TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, sentenza 12 settembre 2025, n. 2625, riconosce la legittimazione delloperatore economico non aggiudicatario, ma collocato al quarto posto, ad accedere integralmente agli atti della procedura di gara, riaffermando la centralità dei principi di trasparenza e di effettività della tutela giurisdizionale.
Il contesto della vicenda
Nel caso esaminato, un operatore economico classificatosi al quarto posto in una procedura ristretta svolta tramite sistema dinamico di acquisizione aveva richiesto laccesso alla documentazione di gara presentata dalle imprese che lo precedevano in graduatoria. Lamministrazione resistente aveva rigettato in parte listanza, sostenendo che la posizione dellistante non fosse idonea a fondare un interesse giuridico tutelabile, limitandosi a trasmettere i verbali delle sedute pubbliche e parte degli atti relativi allaggiudicataria.
Loperatore, ritenendo lesiva la parziale ostensione, ha impugnato le note di diniego, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto ad accedere integralmente ai documenti di gara.
Il quadro normativo e il rito applicabile
Il TAR richiama preliminarmente lart. 36 del D.lgs. 36/2023, che disciplina la trasparenza nella fase di aggiudicazione.
In particolare, il comma 1 impone che lofferta dellaggiudicatario e i relativi atti di gara siano resi disponibili a tutti i candidati non definitivamente esclusi; il comma 2 estende tale diritto, in modo reciproco, agli operatori collocatisi nei primi cinque posti.
Il legislatore, tuttavia, non ha regolato espressamente lipotesi di richiesta di accesso proposta da uno dei primi cinque concorrenti in caso di mancata o parziale pubblicazione dei documenti, né il caso in cui le opposizioni allostensione siano presentate dai controinteressati solo dopo laggiudicazione.
A fronte di tale lacuna, il TAR Catania osserva che non ogni controversia in materia di accesso post-aggiudicazione ricade nel rito super-accelerato di cui allart. 36, comma 4, del Codice, bensì deve trovare applicazione il rito ordinario ex art. 116 c.p.a., che disciplina il ricorso avverso i provvedimenti o il silenzio sullistanza di accesso.
Il Collegio aderisce quindi allorientamento secondo cui, fuori dalle ipotesi strettamente regolate dallart. 36, il diritto di accesso dei concorrenti si tutela mediante il rito ordinario ex art. 116 c.p.a., non soggetto ai termini abbreviati di dieci giorni.
La posizione giuridica delloperatore non aggiudicatario
Sul merito, i giudici siciliani affermano che loperatore economico classificatosi al quarto posto è titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, in quanto partecipante alla procedura e destinatario degli effetti lesivi derivanti dallaggiudicazione.
Linteresse allaccesso sorge in funzione della tutela giurisdizionale potenziale e si collega alla necessità di verificare la regolarità delle offerte dei concorrenti meglio classificati. Listanza di accesso è dunque strumentale alla difesa e non può essere negata per la sola posizione in graduatoria dellistante.
I limiti allostensione e il ruolo dellamministrazione
La pronuncia ribadisce che la stazione appaltante è tenuta a consentire laccesso ai documenti richiesti, potendo limitarsi ad oscurare le parti delle offerte che contengano effettivi segreti tecnici o commerciali, ma solo previa motivata valutazione della concreta sussistenza delle esigenze di riservatezza addotte dai controinteressati.
In assenza di tale motivazione specifica, prevalgono i principi di trasparenza e pubblicità dellazione amministrativa e listante non è gravato dallonere di dimostrare lindispensabilità dellaccesso per la difesa in giudizio.
Il richiamo alla giurisprudenza europea
Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE, 7 settembre 2021, C-927/19, il TAR sottolinea che lamministrazione aggiudicatrice non può recepire in modo acritico le istanze di oscuramento degli operatori economici, ma deve effettuare un autonomo vaglio critico della loro fondatezza.
Lamministrazione deve esigere che chi invoca la riservatezza dimostri la reale natura sensibile delle informazioni e, ove possibile, comunicare allistante in forma neutra il contenuto essenziale dei dati oscurati, in modo da consentirgli di comprendere gli aspetti determinanti della decisione di aggiudicazione.
Considerazioni conclusive
La decisione del TAR Sicilia conferma che il diritto di accesso negli appalti pubblici, quale espressione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e buon andamento, non può essere compresso per ragioni meramente formali o per la posizione in graduatoria del richiedente.
Il concorrente non aggiudicatario, anche se non immediatamente subentrante, conserva una legittimazione qualificata allostensione degli atti di gara, quale presidio necessario per la verifica della correttezza dellazione amministrativa e per la piena effettività del diritto di difesa.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 31/10/2025

