Il ricorrente lamenta che la stazione appaltante ha consegnato la documentazione amministrativa del solo aggiudicatario, e non quella dei soggetti che lo seguono in graduatoria.
La stazione appaltante ha ritenuto che, essendosi fatto ricorso allinversione procedimentale, la fase di esame della documentazione amministrativa è stata limitata alloperatore primo graduato. In virtù di tale scelta procedimentale, la documentazione amministrativa degli operatori non risultati primi in graduatoria, non è stata oggetto di apertura e, pertanto, risulta tuttora in stato di non valutata.
Oggetto del giudizio è quindi stato quello di stabilire se e in che termini possa configurarsi un diritto allaccesso rispetto a materiale documentale non noto allamministrazione e non valutato ai fini delladozione del provvedimento finale.
T.A.R. Lombardia, IV, 29 ottobre 2025, n. 3459 giudica nel senso dellassenza di un siffatto diritto.
La documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti alla gara collocatisi in posizione successiva alla prima risulta, difatti, del tutto priva di rilievo attuale, poiché non conosciuta dalla stazione appaltante e non esaminata ad alcun fine, potendo eventualmente venire in considerazione laddove fosse in futuro oggetto di valutazione nel caso di decadenza dellaggiudicazione – ad esempio perché annullata giudizialmente o in autotutela – oppure nellipotesi di risoluzione del contratto eventualmente stipulato o della sua mancata sottoscrizione tra le parti, e sempre che lamministrazione si determini a completare la procedura in corso e a scorrere la graduatoria. Ad oggi, pertanto, il raggruppamento ricorrente non potrebbe giovarsi delle informazioni acquisite tramite lostensione della documentazione in questione nellambito del giudizio pendente avverso laggiudicazione, poiché non valutate dalla stazione appaltante e dunque del tutto estranee alla formazione del provvedimento finale e allintero procedimento di gara, nel quale sono state soltanto acquisite, ma non esaminate.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/10/2025 di Roberto Donati

