FOCUS: “Rotazione negli affidamenti sottosoglia: quando è legittimo reinvitare il concessionario uscente”

Ott 27, 2025

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Con la sentenza n. 16754 del 29 settembre 2025, il TAR Lazio è tornato a pronunciarsi su uno dei temi più dibattuti nellambito delle procedure sottosoglia: lapplicazione del principio di rotazione e le condizioni che consentono di derogare al divieto di riaffidamento del servizio al concessionario uscente.

Il caso concreto

La controversia riguardava una procedura negoziata indetta ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023, di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Lamministrazione aveva invitato sette operatori economici, ma soltanto due avevano presentato offerta: il concessionario uscente e la società ricorrente.

Questultima contestava la legittimità dellaggiudicazione alloperatore già affidatario, deducendo la violazione del principio di rotazione. Il TAR, tuttavia, ha ritenuto infondato il ricorso, evidenziando tre aspetti decisivi:

  • i precedenti affidamenti alluscente erano di natura temporanea, giustificati da esigenze emergenziali;
  • la partecipazione di soli due concorrenti dimostrava lassenza di effettive alternative di mercato;
  • lesclusione preventiva delluscente avrebbe comportato una competizione di fatto mono concorrenziale, con il rischio di unaggiudicazione meno favorevole.

Il quadro normativo

Lart. 49 del Codice dei contratti pubblici disciplina il principio di rotazione, vietando in via generale laffidamento consecutivo dello stesso servizio al medesimo operatore (comma 2).

Tuttavia, lo stesso articolo introduce una clausola di flessibilità al comma 4, consentendo allamministrazione di reinvitare loperatore uscente – e persino di riaffidargli il servizio – qualora ricorrano circostanze motivate legate alla struttura del mercato e alla mancanza di alternative effettive.

Tale possibilità è subordinata alla verifica dellaccurata esecuzione del contratto precedente e della qualità della prestazione resa.

Si tratta quindi di un divieto non assoluto, che la giurisprudenza interpreta come presidio volto a favorire la concorrenza, senza tuttavia trasformarlo in un ostacolo formalistico in grado di compromettere il buon esito della gara.

Le indicazioni della sentenza

La decisione del TAR Lazio conferma tre punti centrali per la prassi amministrativa:

  1. Rotazione non rigida: lart. 49, comma 4, consente deroghe motivate, purché fondate su circostanze oggettive di mercato.
  2. Centralità del risultato: lesclusione automatica delluscente, in assenza di concorrenza effettiva, contrasta con lart. 1 del Codice, che impone di garantire il miglior rapporto qualità/prezzo.
  3. Trasparenza valutativa: laddove i criteri di gara siano puntuali e dettagliati, la motivazione numerica dei punteggi è sufficiente a garantire la comprensibilità delle valutazioni della Commissione.

Considerazioni conclusive

Il TAR ha dunque respinto il ricorso, confermando la piena legittimità dellaggiudicazione alloperatore uscente.

La sentenza ribadisce che il principio di rotazione non deve essere interpretato come un divieto assoluto, ma applicato con equilibrio e ragionevolezza, in modo da non sacrificare i principi cardine del nuovo Codice: concorrenza effettiva, risultato e qualità dellaffidamento.

Per le stazioni appaltanti, la pronuncia offre unindicazione operativa chiara: linvito alloperatore uscente è possibile, purché sia sorretto da una motivazione adeguata che dia conto della struttura del mercato e delleffettiva necessità di non escludere a priori laffidatario precedente. In tal modo, il principio di rotazione si conferma uno strumento di garanzia della concorrenza e non un ostacolo formale alla scelta della soluzione più vantaggiosa per la collettività.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 27/10/2025