Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/10/2025 n. 3656 ha risposto al seguente quesito:
Un operatore economico ha presentato alla S.A. una comunicazione di subaffidamento con oggetto opere in c.a. di importo inferiore al 2% dellimporto della prestazione e inferiore ai 100.000 euro. Secondo lo scrivente è riconducibile ad un lavoro e quindi nel campo di applicazione di subappalto (dove discendono tutti altri obblighi) e non nel subaffidamento in quanto non riguarda noli a caldo o fornitura con posa in opera. Questo Supporto concorda con questa tesi appena esposta?
Risposta aggiornata
Come precisato in un precedente parere reso dallo scrivente servizio (parere n. 2285 del 2023), perché possa configurarsi il subappalto è necessario che ricorrano i presupposti di legge richiamati dallart. 119, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, si configura un subappalto se lappaltatore affida a terzi lesecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore), mentre la seconda parte del comma 2 del citato art. 119 assimila al subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dallappaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate (o di importo superiore a 100.000 euro) in cui lincidenza del costo della manodopera e del personale impiegato è superiore al 50% dellimporto del subcontratto. In questultimo caso è, dunque, necessario il superamento sia della soglia quantitativa (valore superiore al 2% dellappalto o comunque superiore a 100.000 Euro) che della soglia qualitativa (incidenza della manodopera superiore al 50%) e laddove ciò si realizzi, il subcontratto è da intendersi assimilato al subappalto e, dunque, soggetto alla relativa disciplina. Il legislatore ha voluto, dunque, stabilire una soglia al di sopra della quale un contratto stipulato dallappaltatore con terzi viene qualificato in ogni caso come subappalto, ai fini della disciplina dei contratti pubblici, a prescindere da ogni approfondimento circa la relativa natura, ma ciò non toglie, tuttavia, che i contratti che restano al di sotto di tali soglie non siano mai subappalti se il contratto che lappaltatore stipula con un terzo possiede la causa tipica di un contratto di appalto e ove le relative prestazioni non presentino carattere puramente strumentale e accessorio e siano dirette nei confronti dellAmministrazione, e non della struttura organizzativa dellaffidatario (cfr. Tar Roma, sez. I bis, sent. n. 7826 del 14/06/2022). La circostanza che il subappalto sussista anche quando non siano superate le soglie qualitative e quantitative fissate dalla norma è confermato dal tenore del comma 16, ultimo periodo dellart. 119 del D.Lgs. n. 36 del 2023 secondo cui per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dellautorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. La stazione appaltante dovrà, dunque, tenere in considerazione tutti gli aspetti di cui sopra ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 23/10/2025

