Con la sentenza n. 2088 del 26 settembre 2025, il TAR Sicilia (Sez. IV) si è pronunciato su due profili di particolare rilievo in materia di contratti pubblici: la nullità di alcune clausole della lex specialis di gara e il livello di motivazione richiesto alla stazione appaltante in sede di verifica dellanomalia dellofferta.
La nullità della clausola che impone liscrizione nella white list
Il Collegio ha dichiarato nulla – e quindi non applicabile – la clausola del bando che imponeva ai concorrenti liscrizione nella cd. white list, allorché lattività oggetto dellappalto non rientri tra quelle individuate dallart. 1, comma 53, della L. n. 190/2012.
La previsione è stata ritenuta in contrasto con lart. 10, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, che circoscrive lobbligo di iscrizione alla white list esclusivamente ai settori tassativamente elencati dalla normativa anticorruzione.
La pronuncia si colloca in linea con lorientamento consolidato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7570/2024) secondo cui le clausole che introducono requisiti non previsti dal Codice dei contratti pubblici sono affette da nullità parziale, con conseguente disapplicazione della singola disposizione, che deve essere considerata come mai apposta.
Leffetto di nullità, dunque, non si estende allintero bando, che conserva la propria validità ed efficacia, ma impone al concorrente di impugnare gli atti conseguenti che abbiano fatto applicazione della clausola nulla, quali lesclusione o laggiudicazione.
La decisione richiama altresì i principi enunciati dallAdunanza Plenaria (sent. n. 22/2020), in materia di nullità delle clausole di gara che impongono oneri o requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal legislatore, ribadendo che la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione comporta la radicale inefficacia della clausola, qualificabile come tamquam non esset.
La verifica di anomalia dellofferta e lonere motivazionale
Il TAR Sicilia ha affrontato anche il tema degli obblighi motivazionali gravanti sulla stazione appaltante nellambito del subprocedimento di verifica dellanomalia.
La sentenza conferma lorientamento maggioritario secondo cui lo standard motivazionale varia a seconda dellesito della verifica:
- se lamministrazione ritiene non attendibili le giustificazioni del concorrente, lesclusione deve essere sorretta da una motivazione ampia e puntuale, in grado di evidenziare le ragioni dellinattendibilità;
- qualora, invece, lofferta venga ritenuta congrua e affidabile, non è richiesto un onere motivazionale particolarmente analitico, essendo sufficiente una motivazione sintetica.
Tale impostazione è coerente con numerose pronunce che hanno chiarito la natura tecnico-discrezionale della valutazione di congruità dellofferta, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto in caso di manifesta illogicità o macroscopica irragionevolezza (Cons. Stato, Sez. III, n. 8562/2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 8436/2024).
In particolare, la giurisprudenza più recente (Tar Milano n. 2735/2025; Tar Salerno n. 1149/2025; Tar Reggio Calabria n. 362/2024; Tar Catania n. 2096/2024; Tar Napoli n. 5171/2024) ha ribadito che il giudizio positivo di non anomalia non necessita di un apparato motivazionale rinforzato, diversamente dallipotesi di giudizio negativo, che comporta lesclusione del concorrente.
Considerazioni conclusive
La decisione del TAR Sicilia conferma due principi di rilievo sistemico: da un lato, la tutela del principio di tassatività delle cause di esclusione, che impedisce alla stazione appaltante di introdurre requisiti ultronei, pena la nullità della clausola; dallaltro, la diversa intensità dellonere motivazionale nella valutazione di anomalia, che riflette la diversa incidenza che lesito della verifica produce sulla posizione giuridica del concorrente.
La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, pur fornendo unapplicazione concreta particolarmente significativa per le gare in cui si tenti di estendere obblighi (come quello di iscrizione nella white list) al di fuori dei casi tassativamente previsti dal legislatore.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 22/10/2025

