La questione
Può un operatore economico essere escluso da una procedura di gara per la mancata produzione di un documento richiesto a pena di esclusione, se i dati in esso contenuti risultano comunque chiaramente da altri atti già presentati?
La domanda tocca un punto nevralgico del sistema degli appalti: il bilanciamento tra tassatività delle cause di esclusione e i principi del risultato e della massima partecipazione sanciti dal D.Lgs. n. 36/2023.
Il caso deciso dal TAR Lazio
Con la sentenza n. 16377 del 22 settembre 2025, il TAR Lazio ha affrontato il ricorso proposto da unoperatrice economica seconda classificata in una procedura aperta per laffidamento di servizi.
La ricorrente contestava la mancata esclusione dellRTI aggiudicatario, che non aveva presentato lallegato 3.1 Dettaglio offerta economica, previsto dal disciplinare a pena di esclusione.
Secondo la ricorrente, tale omissione avrebbe reso lofferta incompleta e non conforme alla lex specialis, imponendo alla Commissione di gara lesclusione del concorrente poi risultato vincitore.
La decisione del giudice amministrativo
Il TAR ha respinto la domanda di esclusione, rilevando che lomissione non incideva sulla sostanza dellofferta. Le informazioni richieste dal Dettaglio offerta economica risultavano infatti già presenti nellallegato 3 (offerta economica complessiva) e nel file giustificativi, che conteneva persino dati ulteriori.
In particolare, limporto complessivo biennale offerto coincideva automaticamente con la moltiplicazione del canone mensile per i 24 mesi di durata del servizio, consentendo di ricavare il canone annuo.
Leventuale esclusione avrebbe, dunque, avuto natura meramente formale, priva di incidenza sostanziale.
A rafforzare la conclusione, il TAR ha evidenziato la scarsa chiarezza del disciplinare. Lart. 17 richiamava in modo contraddittorio due modelli (Dettaglio offerta economica e Valore dellofferta), con inevitabile incertezza per i concorrenti.
I principi applicati
La pronuncia ribadisce alcuni principi fondamentali del nuovo Codice dei contratti:
- Principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023): lattività delle stazioni appaltanti deve mirare al raggiungimento dellinteresse pubblico primario, privilegiando la sostanza delle offerte rispetto a meri formalismi.
- Massima partecipazione e favor concorrenziale: le irregolarità formali non possono tradursi in automatismi espulsivi, specie se non ostacolano la valutazione dellofferta né alterano la par condicio.
- Tassatività delle cause di esclusione: una clausola della lex specialis deve essere interpretata restrittivamente e applicata solo in presenza di un effettivo pregiudizio sostanziale.
- Chiarezza degli atti di gara: bandi e disciplinari devono essere redatti in modo coerente e privo di ambiguità, per non generare incertezza e contenziosi.
Rilievi operativi
Dal caso esaminato emergono alcune indicazioni pratiche:
- Le amministrazioni devono esercitare con prudenza il potere espulsivo, verificando sempre la reale incidenza di eventuali omissioni documentali.
- I concorrenti possono confidare in un sistema che valorizza la sostanza dellofferta, purché le informazioni essenziali siano comunque disponibili agli atti.
È fondamentale che le stazioni appaltanti redigano atti di gara chiari, evitando duplicazioni e contraddizioni che rischiano di compromettere la certezza delle regole.
Conclusioni
La sentenza del TAR Lazio n. 16377/2025 conferma che lepoca del formalismo esasperato è superata. Un documento mancante non determina automaticamente lesclusione se i dati in esso contenuti risultano da altri atti e non vi è pregiudizio sostanziale alla valutazione dellofferta.
Il principio del risultato e quello della massima partecipazione restano i cardini su cui costruire una gestione più efficiente, razionale e trasparente delle procedure di gara, in linea con lo spirito del nuovo Codice dei contratti pubblici.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 20/10/2025

