FOCUS: “Affitto di ramo d’azienda e requisiti di capacità tecnico-professionale: il Parere ANAC n. 343/2025”

Ott 17, 2025

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Il caso sottoposto allAutorità

Con listanza di parere precontenzioso n. 343 del 9 settembre 2025, la Provincia di Benevento, in qualità di stazione unica appaltante, ha chiesto allANAC di esprimersi sulla legittimità dellesclusione di un operatore economico da una procedura di gara per la gestione di servizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Lesclusione era stata disposta dal RUP in ragione della ritenuta inidoneità del contratto di affitto di ramo dazienda, prodotto dalloperatore a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, poiché della durata di soli due anni, seppur tacitamente rinnovabile di biennio in biennio.

La stazione appaltante aveva fatto applicazione dellart. 16, comma 9, dellAllegato II.12 al D.lgs. 36/2023, secondo cui laffittuario può avvalersi dei requisiti dellimpresa locatrice solo se il contratto di affitto ha durata non inferiore a tre anni.

Il quadro normativo e giurisprudenziale

La disposizione richiamata dallamministrazione, mutuata dal previgente art. 76, comma 9, del d.P.R. 207/2010, appartiene al settore dei lavori, ma – secondo consolidata giurisprudenza – esprime un principio generale estensibile anche ai contratti di servizi e forniture (Cons. Stato, sez. V, n. 3418/2025; sez. III, n. 3585/2020).

La ratio è duplice: da un lato, garantire la stabilità e serietà del requisito tecnico-professionale posto a base della partecipazione; dallaltro, non ostacolare il favor partecipationis mediante formalismi eccessivi.

In questa prospettiva, il requisito della durata minima triennale è stato più volte interpretato come soddisfatto anche mediante clausole di rinnovo o proroga automatica, idonee ad assicurare la disponibilità del compendio aziendale per un periodo almeno pari a tre anni (Cons. Stato, sez. V, n. 1335/2021; TAR Lazio, Roma, sez. II quater, n. 15416/2024).

La posizione dellANAC

LANAC ha ribaltato la decisione della stazione appaltante, ritenendo non conforme alla disciplina di riferimento lesclusione delloperatore.

LAutorità ha precisato che:

  • il contratto di affitto di ramo dazienda può essere utilizzato come titolo idoneo a far valere i requisiti tecnico-professionali anche negli appalti di servizi;
  • la durata del contratto deve essere rapportata a quella dellaffidamento, soprattutto laddove questultimo sia superiore al triennio;
  • ai fini dellapplicazione dellart. 16, comma 9, la durata triennale può risultare anche dal computo delle proroghe automatiche previste dal contratto, poiché queste incidono sulla validità complessiva del titolo, salvo disdetta o recesso;
  • non è consentito attribuire rilevanza a eventuali circostanze meramente eventuali o future (come la facoltà di recesso), che il legislatore ha già assorbito nella regola di sintesi tracciata dalla norma.

Pertanto, il contratto biennale con rinnovo tacito biennale soddisfa il requisito della durata minima triennale, garantendo la stabilità richiesta.

Effetti pratici e rilievi operativi

Il Parere n. 343/2025 offre indicazioni di rilievo per le stazioni appaltanti:

  • verifica del titolo contrattuale: lattenzione deve concentrarsi sulla capacità del contratto di garantire ex ante la disponibilità del ramo dazienda per almeno tre anni, considerando proroghe automatiche;
  • rapporti tra durata dellaffitto e dellappalto: laddove laffidamento sia superiore a tre anni, il contratto di affitto deve coprire almeno un triennio. Se invece laffidamento ha durata inferiore, è sufficiente che laffitto sia pari o superiore a questultima;
  • favor partecipationis: non possono essere valorizzate clausole di recesso o disdetta come cause di instabilità idonee a inficiare la validità del requisito, altrimenti si introdurrebbe unindagine sulla fase esecutiva del contratto estranea alla logica della norma;
  • estensione ai servizi e forniture: viene confermata la natura di principio generale della disciplina, con superamento della sua originaria collocazione nei lavori pubblici.

Conclusioni

Il parere ANAC n. 343/2025 si inserisce nel solco della giurisprudenza amministrativa più recente, chiarendo definitivamente che laffitto di ramo dazienda costituisce un valido strumento di qualificazione anche negli appalti di servizi, purché il relativo contratto garantisca, tramite proroghe automatiche, una durata complessiva di almeno tre anni.

La decisione valorizza lequilibrio tra favor partecipationis e stabilità del requisito, prevenendo esclusioni eccessivamente formalistiche e rafforzando lapproccio sostanziale nella verifica dei requisiti speciali di partecipazione.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 17/10/2025