Non può essere sanzionata un’impresa che rende una dichiarazione conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante

Ott 16, 2025

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La ricorrente si duole dellillegittimità della propria esclusione, poiché il modulo contenuto nella piattaforma ha imposto -sotto la voce valore offerto presente nellofferta tecnica- linserimento di elementi economici. Pertanto, non è possibile imputare alloperatore economico alcuna responsabilità o negligenza, attesa la necessità di doversi conformare al percorso della piattaforma, per come prescritto dal capitolato.

A supporto di quanto dedotto, la ricorrente rileva che inoltre la metà dei partecipanti alla procedura selettiva è stata esclusa per la medesima ragione dellinserimento di elementi economici nellofferta tecnica, confermando ciò la natura ambigua e fuorviante della richiesta di esprimere il valore offerto.

In ogni caso, non sarebbe in concreto ravvisabile alcuna commistione tra offerta tecnica ed economica, poiché la presenza degli elementi inerenti al valore economico è stata riscontrata solo al termine di tutte le operazioni di valutazione.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 15/10/2025, n. 1669 accoglie il ricorso:

Il ricorso è fondato.

Giova premettere che secondo consolidata giurisprudenza non può essere sanzionata unimpresa che rende una dichiarazione conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante. Tanto è del resto conforme a consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui la circostanza che il concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, nella modulistica pubblicata insieme al bando, non può ridondare a danno del medesimo, in violazione dei principi di massima partecipazione alle gare e di tutela del legittimo affidamento delle concorrenti in buona fede; ciò anche quando la predisposta modulistica risulti non conforme alla legge di gara, in quanto lobiettiva incertezza così ingenerata dalla stessa stazione appaltante non può pregiudicare il concorrente determinandone lesclusione per aver compilato lofferta in conformità al facsimile predisposto, dovendo in tal caso prevalere il favor partecipationis, anche in applicazione del più generale principio di tutela dellaffidamento (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 2019, n. 2917).

È stato inoltre chiarito che nelle gare pubbliche lapplicazione dei principi di tutela dellaffidamento e di correttezza dellazione amministrativa, in una con la generale clausola di buona fede, impedisce che le conseguenze di una condotta colposa della Stazione appaltante possano essere traslate a carico del soggetto partecipante con la comminatoria dellesclusione dalla procedura, così come non è ammissibile lascrizione in capo al concorrente delle conseguenze negative di un errore indotto dalla disciplina di gara o dal comportamento tenuto dallAmministrazione appaltante . Anche se il principio del favor partecipationis, volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare pubbliche, ha di norma carattere recessivo rispetto al principio della par condicio, tuttavia lesigenza di apprestare tutela allaffidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica unimpresa che abbia compilato lofferta in conformità al facsimile alluopo dalla stessa predisposto, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione (necessariamente, mediante soccorso istruttorio), atteso che nessun addebito poteva a detta impresa essere contestato per essere stata indotta in errore, allatto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, da un negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva predisposto la modulistica da allegare alla domanda (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2020, n. 6545).

Tanto chiarito, trasponendo alla fattispecie le riportate coordinate ermeneutiche risulta che la ricorrente si è attenuta alle prescrizioni della disciplina di gara, le quali hanno previsto la predisposizione di due distinti file, richiedendo in quello denominato Offerta Tecnica linserimento del valore offerto.

A ciò è conseguito un ragionevole e legittimo affidamento dellesponente sulla regolarità della procedura ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023, non potendo la stazione appaltante elidere tale affidamento sullassunto che la piattaforma e la relativa modulistica non siano state dalla stessa predisposte, posto che, per come dedotto dalla difesa della ricorrente, lamministrazione resistente ha fatto proprie le caratteristiche e la funzionalità della piattaforma.

Sotto concorrente profilo, poi, la giurisprudenza ha chiarito che il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dallofferta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata lofferta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 aprile 2020, n. 2732).

Nella fattispecie, dal verbale n. 7 del 27.03.2025 emerge che il seggio di gara ha esaminato il file relativo alla Relazione tecnica, contenente gli elementi valutativi del progetto, assegnando il relativo punteggio, per poi riscontrare la presenza del dato economico ex post nella seduta del 14.05.2025 e ciò dopo lapertura della busta economica, cosicché in concreto non si è integrata alcuna violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.

7. Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti di esclusione e aggiudicazione, salvo il riesercizio del potere amministrativo.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 15/10/2025 di Roberto Donati