Con la sentenza n. 7352 del 17 settembre 2025 la Sezione V del Consiglio di Stato ha affrontato la delicata questione della rilevanza, ai fini dellesclusione, delle irregolarità lievi commesse da un concorrente in più occasioni nellambito di procedure ad evidenza pubblica.
Il Collegio ha chiarito che, se è vero che il principio di proporzionalità impone di limitare lespulsione a ipotesi eccezionali in presenza di violazioni di scarsa entità, è altrettanto vero che la loro reiterazione può mettere in dubbio laffidabilità complessiva delloperatore, giustificando lestromissione dalla gara.
La decisione del Consiglio di Stato
Il caso riguardava laffidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale, nellambito del quale la stazione appaltante aveva escluso un operatore ritenuto responsabile di illeciti professionali.
Secondo il Consiglio di Stato, lamministrazione dispone di unampia discrezionalità nella valutazione sullintegrità e sullaffidabilità dei concorrenti. Essa è tenuta, tuttavia, a dimostrare la gravità delle condotte poste in essere, utilizzando elementi concreti e adeguati.
Il giudice amministrativo, dal canto suo, non può sostituirsi a tale apprezzamento, limitandosi a verificarne la coerenza logica e la sostenibilità, senza riesaminare nel merito la condotta delloperatore (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2025, n. 7282; Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 18 luglio 2025, n. 641; Tar Puglia, Bari, sez. I, 7 luglio 2025, n. 923).
Il quadro normativo di riferimento
Il ragionamento del Collegio si inserisce nellassetto delineato dal D.lgs. n. 36/2023 e dalla direttiva 2024/24/UE, improntato ai principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza e proporzionalità.
Lart. 3 del Codice richiama espressamente la necessità di garantire la massima partecipazione possibile al mercato, nel rispetto dei valori di correttezza e non discriminazione.
Lart. 96, comma XIV, obbliga gli operatori a comunicare alla stazione appaltante fatti e provvedimenti rilevanti ai fini della loro affidabilità, sebbene lomissione non costituisca più autonoma causa di esclusione. Tale comportamento, però, può incidere sulla valutazione complessiva del profilo professionale del concorrente.
Lart. 95, comma I, lett. e), consente lesclusione in presenza di gravi illeciti professionali dimostrati dallamministrazione, ove tali condotte siano idonee a compromettere il rapporto fiduciario.
Proporzionalità e fiducia
Il Collegio ha ribadito che il principio di proporzionalità va letto in stretto collegamento con quello della fiducia (art. 2 del Codice), che amplia i poteri valutativi delle stazioni appaltanti in vista del miglior risultato possibile.
Ciò significa che la proporzionalità non può essere piegata a tutela di operatori che abbiano mostrato comportamenti sistematicamente negligenti, pur se singolarmente non gravi, poiché la reiterazione di tali condotte può essere sufficiente a incrinare il rapporto fiduciario.
Conclusioni
La pronuncia conferma che, in materia di esclusione facoltativa, la valutazione sullaffidabilità non si riduce a un giudizio formalistico su singoli episodi isolati, ma richiede un esame unitario della condotta professionale complessiva delloperatore.
In questo quadro, il principio di proporzionalità rappresenta una garanzia contro decisioni sproporzionate o arbitrarie, ma non può trasformarsi in uno strumento per eludere le conseguenze di reiterati comportamenti irregolari.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 15/10/2025

