Negli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa di un raggruppamento temporaneo e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara. Pertanto, ad eccezione del caso in cui il bando di gara preveda una quota minima di possesso dei requisiti da parte delle imprese partecipanti, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto.
Lo ribadisce Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13/10/2025, n. 1638:
- Nellambito dei raggruppamenti temporanei, occorre distinguere tra requisiti di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione: - i requisiti di qualificazione, ossia i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira allaggiudicazione dellappalto messo a gara e riguardano un aspetto essenziale per la valutazione della capacità del concorrente di realizzare la commessa eventualmente aggiudicatogli; – la quota di partecipazione rappresenta la percentuale di presenza della singola impresa allinterno del raggruppamento con riflessi, sia sulla responsabilità del componente del raggruppamento temporaneo di imprese nei confronti della stazione appaltante, sia sulla misura di partecipazione agli utili derivanti dalla esecuzione dellappalto; – la quota di esecuzione è la parte di lavoro, servizio o fornitura che verrà effettivamente realizzato da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento, nel caso di affidamento dellappalto (Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 maggio 2022, n. 4425).
- Di conseguenza la quota di partecipazione al raggruppamento è profilo diverso dalla quota dei lavori/servizi che limpresa simpegna ad eseguire, indicando – in particolare- anche la misura di responsabilità che limpresa assume nei confronti della stazione appaltante e che, in quanto tale, non può non riguardare linsieme dei lavori che sono oggetto di affidamento (anche se del caso subappaltati).
- Soccorre sul punto lart. 30, comma 2, dellallegato II.12 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale stabilisce che per i raggruppamenti temporanei di cui allarticolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui allarticolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui allarticolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dallassociato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
- Disposizione questa ultima che consente, pertanto, la libera determinazione della quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun associato purché siano rispettati i requisiti di qualificazione dal medesimo posseduti.
- Ne deriva, occorre ribadire, che negli appalti di servizi e forniture non vige ex legeil principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara… (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2021, n.39).
- E, infatti, i servizi, diversamente dai lavori, anche se realizzati in unico lotto, non possono essere suddivisi e, quindi, non può trovare applicazione il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza.
- Anche lAutorità Nazionale Anticorruzione ha concluso che Negli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, non vige ex legeil principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa di un raggruppamento temporaneo e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialisdella gara. Pertanto, ad eccezione del caso in cui il bando di gara preveda una quota minima di possesso dei requisiti da parte 11 delle imprese partecipanti, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto (cfr. Delibera ANAC, 20.7.2023, n. 365).
- La lex specialis– diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente- ben potrà richiedere la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione oppure potrà prevedere i requisiti di capacità tecnica in capo allintero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/10/2025 di Roberto Donati

