MIT: Estensione verifica di regolarità contributiva ai subappaltatori a fini pagamento acconti e saldo

Ott 14, 2025

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/10/2025 n. 3691 ha risposto al seguente quesito:

Lart. 119, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 36/2023 prescrive che per il pagamento delle prestazioni rese nellambito dellappalto o del subappalto la Stazione Appaltante acquisisce dufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo allaffidatario e a tutti i subappaltatori. A fronte di ciò si chiede se a parere di codesto spettabile Servizio Supporto Giuridico il campo di applicazione soggettivo della predetta disciplina risulti esteso alla totalità dei subappaltatori per cui alle date dei singoli pagamenti in acconto od a saldo sia intervenuto il rilascio dellautorizzazione di cui allart. 119, c. 4, e c. 16, terzo periodo e successivi, D.Lgs. n. 36/2023 oppure debba intendersi limitato ai subappaltatori che in corrispondenza di ciascuna corresponsione in acconto ed a saldo rientrino tra i beneficiari del pagamento (nelle ipotesi di pagamento diretto ex art. 119, c. 11, D.Lgs. n. 36/2023) o comunque tra i creditori.

Risposta aggiornata

Dal tenore letterale dellart. 119, comma 7, consegue che le verifiche contributive riguardano i subappaltatori che abbiano reso, ossia effettivamente svolto le prestazioni per cui è maturato il diritto al pagamento, conseguentemente lacquisizione del DURC è limitato ai subappaltatori che in corrispondenza di ciascuna corresponsione in acconto e a saldo rientrino tra i beneficiari del pagamento o comunque tra i creditori.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 14/10/2025