Laggiudicazione ed i provvedimenti ad essa connessi sono stati impugnati dallappellante, con particolare riferimento alla mancata previsione nelle norme di gara dei criteri ambientali minimi.
In primo grado il giudice, valorizzando il principio di fiducia, aveva respinto il ricorso sostenendo che parte ricorrente, sebbene contestasse laggiudicazione avesse però formulato unofferta ispirata alla sostenibilità ambientale. E dunque avesse in qualche modo sanato la lex specialis carente del richiamo ai criteri ambientali minimi.
Consiglio di Stato, Sez. III, 08/10/2025, n. 7898 accoglie lappello:
Ritiene il Collegio che non possa condividersi la conclusione del primo giudice secondo la quale la condotta della ricorrente avrebbe in qualche modo sanato la genericità (rectius: invalidità per carenza di un elemento normativamente necessario) del richiamo della lex specialis alla disciplina dei criteri ambientali: Viceversa, appare cha la formulazione aperta ed elastica dellart. 24 del disciplinare (dettante la prescrizione di adottare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le attività di manutenzione dettati dal Ministero dellAmbiente, con particolare riferimento, oltre agli aspetti energetici oggetto di affidamento, anche allapprovvigionamento e alluso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante lintero ciclo di vita dellopera, alla gestione del ciclo dei rifiuti, ecc., in linea con le normative europee, nazionali e locali, adeguando di conseguenza il Servizio da assumere) sia stata ben intesa e applicata dalla ricorrente, che con la propria offerta ha riempito i supposti vuoti della prescrizione medesima. (….) Pertanto, alla stregua del principio della fiducia possono essere valutati e risolti i dubbi sulla legittimità della disciplina, in tutte le ipotesi di insorgenza di aspetti critici che, a ben vedere, non si sostanziano in vizi che abbiano avuto incidenza sostanziale e lesiva della posizione soggettiva della parte, cosicché la legge di gara, congiunta allapplicazione che ne hanno dato le parti, reca in sé lautodisciplina del caso concreto e consente di risolvere in tal modo i dubbi interpretativi.
Tale conclusione avrebbe potuto avere un astratto rilievo, in tesi, ove il contributo dellofferta contrattuale integrativa avesse sanato la (illegittima) disciplina di gara senza pregiudizio per linteresse della ricorrente.
Ma non si vede come possa attribuirsi a tale offerta un rilievo tale da escludere lillegittimità della censurata lex specialis, una volta che lofferta risultata aggiudicataria sia altra, e che dunque lofferente sia stata lesa dallesito della (illegittima) procedura.
12. Ancora una volta il richiamo al principio di fiducia, ove mai rilevante (in senso sanante) avuto riguardo alla disciplina del descritto modello di tutela della sostenibilità ambientale in materia di contratti pubblici, non può comunque avere rilievo esimente rispetto ad una difformità del provvedimento dal relativo paradigma normativo avuto riguardo non alla mera divaricazione formale, ma proprio alla tutela – sul piano sostanziale – degli interessi protetti dalla disposizione di cui allart. 34 del d. lgs. n. 50 del 2016 (e dellart. 57 del d. lgs. n. 36 del 2023).
A ben vedere il riferimento, nella sentenza gravata, al principio della fiducia anche in relazione alla dialettica fra la censura di violazione dei c.a.m. e lavvenuta presentazione di unofferta ecosostenibile, utilizza in realtà argomenti logici che riecheggiano piuttosto il principio di buona fede (che ai sensi dellart. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, e dellart. 5 del d. lgs. n. 36 del 2023, impegna entrambe le parti del rapporto amministrativo), e conseguentemente un possibile abuso del diritto e del processo (pur senza giungere a conseguenze su questo terreno, ma limitando il supporto argomentativo sul piano delle regole di validità, in punto di affermazione della legittimità di un provvedimento così contestato, per respingere il ricorso nel merito).
13. Al tema della buona fede delloperatore economico fa del resto riferimento anche la già richiamata – ad altri fini – sentenza n. 6651 del 2025 della V Sezione di questo Consiglio di Stato, invocata dallAzienda appellata: Il principio del risultato, letto in combinato disposto con quello della buona fede di cui allart. 5, si traduce per loperatore economico nella individuazione della soglia di sforzo esigibile per comprendere linteresse cui la commessa è preordinata e in una maggiore responsabilizzazione nel segnalare tempestivamente alla S.A. limpossibilità o la difficoltà di comprendere tale finalità e di corrispondervi con unofferta consapevole e conforme alla lex di gara senza far proseguire la procedura e farla giungere al termine per poi contestarla sulla base di vizi integralmente afferenti alla lex di gara e come tali incidenti sulla stessa possibilità di formulare unofferta consapevole.
In argomento deve anzitutto escludersi (per le ragioni sopra richiamate) una automatica ridondanza dei vizi integralmente afferenti alla lex di gara sulla stessa possibilità di formulare unofferta consapevole (che vanificherebbe e smentirebbe larticolato sforzo ricostruttivo della sentenza n. 4/2018 dellAdunanza Plenaria, che distingue e non sovrappone i due elementi, e che pone un diverso rapporto regola/eccezione).
Inoltre, la valorizzazione del principio del risultato deve comunque tener conto di quanto ribadito da ultimo in giurisprudenza nel senso che pur se lart. 1 cit. fa riferimento al risultato dellaffidamento del contratto e della sua esecuzione, non può certo ritenersi che il principio sia diretto a raggiungere un affidamento e una esecuzione del contratto quali che siano. Al contrario, laffidamento della commessa e lesecuzione del contratto devono essere funzionali al raggiungimento degli interessi pubblici che la commessa mira a soddisfare e il principio del risultato deve senzaltro essere inteso in tale ottica (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6337/2025; nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4701/2024: Non trova dunque giuridico fondamento la tesi per cui la positivizzazione in materia contrattuale del principio del risultato avrebbe sancito il primato logico dellapprovvigionamento: non fossaltro perché tale principio è strettamente correlato a (e condizionato da) quello della fiducia, e dunque si differenza dalla logica del risultato statico di cui allart. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 per rivolgersi invece alla effettività della tutela degli interessi di natura superindividuale la cui cura è affidata allamministrazione, fra i quali quello della tutela ambientale assume un ruolo decisamente primario alla luce sia della richiamata Direttiva 2014/24/UE, che del riformato art. 9 della Costituzione).
14. In ogni caso ad avviso del Collegio la disciplina dei princìpi del risultato e di buona fede non può comunque tradursi nellimposizione alloperatore privato di un onere tendente a superare il vizio del provvedimento prima dello svolgimento della gara, pena lirricevibilità o inammissibilità (o infondatezza) del ricorso giurisdizionale (o di specifiche censure) avverso gli atti terminali della gara stessa.
Una simile affermazione sarebbe, a tacer daltro, contraria alleffettività della tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Daltra parte la ricordata sentenza dellAdunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 4 del 2018 ha chiarito che la tutela giurisdizionale avverso limpugnazione di bandi illegittimi si si esercita, di regola, solo unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dellinteressato; solo in via di eccezione la sentenza ha affermato lonere di immediata impugnazione di clausole che abbiano effetto escludente (anche indirettamente, in termini di formulazione dellofferta).
Tale conclusione poggia sulla disciplina, anche costituzionale (si vedano, in particolare. i punti 16.8., 18.7.1. e 19.1.2. della motivazione della sentenza appena richiamata) e comunitaria (Corte di Giustizia dellU.E., sentenza 5 aprile 2016 in causa C-689/13), della tutela processuale amministrativa avverso i bandi di gara illegittimi: essa, pertanto, non può essere alterata dalla disciplina di principio del (procedimento di evidenza pubblica, e del) rapporto negoziale, ammesso che a questultima possa ricondursi il significato di imporre uno sforzo esigibile in tal senso.
15. Sotto tale profilo si consideri che questa Sezione, nella sentenza n. 2866/2024, ha affermato nella medesima materia che lobbligo di agire secondo buona fede (art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241: ora declinato nella materia contrattuale dallart. 5 del citato d. lgs. n. 36 del 2023), configura – come è stato osservato in dottrina – un rapporto di tipo orizzontale tra cittadini e pubblica amministrazione, che comporta – oltre a dei precisi doveri per lamministrazione – anche una più marcata responsabilizzazione dei primi in seno al procedimento, il che nel caso di specie si traduce nella individuazione della soglia di sforzo esigibile dalloperatore economico per comprendere linteresse cui la commessa è preordinata.
Un tale sforzo non può tuttavia tradursi nelladozione di comportamenti potenzialmente lesivi per la stessa parte (o comunque contrari al suo interesse): la segnalazione dellillegittimità o incompletezza del bando con riferimento ad un determinato aspetto di disciplina può infatti danneggiare gli interessi del singolo operatore economico; lamministrazione è attributaria della cura dellinteresse pubblico portato dalla disciplina che si assume violata, e come tale è responsabilizzata in relazione alladozione di una legge di gara conforme a tale disciplina.
In ogni caso una simile soluzione sottrarrebbe alloperatore economico, per effetto delliniziativa assunta, un possibile motivo di impugnazione, stabilendo così una decadenza in via interpretativa.
Essa, inoltre, costringerebbe gli interessati ad impugnare il bando indipendentemente dallesito della gara (e, dunque, dalla concreta lesività del vizio).
Non senza ragione, pertanto, la più volte citata sentenza dellAdunanza Plenaria n. 4 del 2018 aveva chiarito che leffetto pressochè certo dellabbandono del criterio tradizionale è quello dell'(ulteriore) incremento del contenzioso: quantomeno a legislazione vigente, i possibili vantaggi sembrano del tutto ipotetici.
Neppure sotto tale profilo, dunque, è dato cogliere una infondatezza (o inammissibilità) della pretesa della parte ricorrente, posto che il ricorso di primo grado – come già specificato – non aveva riguardo allimpossibilità di formulare lofferta, ma alla illegittimità della legge di gara per mancato inserimento nella stessa dei criteri ambientali minimi.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 08/10/2025 di Roberto Donati

