Il Consiglio di Stato, con la sentenza 19 settembre 2025, n. 7397, ha ribadito che lomesso versamento del contributo ANAC non determina lautomatica esclusione delloperatore, potendo essere regolarizzato tramite soccorso istruttorio, anche laddove sia stata adottata linversione procedimentale.
La problematica di fondo
Il contributo ANAC, previsto dallart. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e attualmente richiamato dallart. 222, comma 12, del d.lgs. 36/2023, ha dato luogo a un acceso dibattito applicativo.
La questione riguarda la sua natura giuridica e le conseguenze della mancata corresponsione:
- Si tratta di una condizione che incide sulla validità della partecipazione, con effetto espulsivo immediato?
- Oppure di un onere finanziario esterno ai requisiti di partecipazione, suscettibile di regolarizzazione anche dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?
- E come coordinare tale obbligo con la disciplina dellinversione procedimentale di cui allart. 107, comma 3, del nuovo Codice dei contratti?
Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento, ha sciolto i dubbi, confermando i principi elaborati dallAdunanza plenaria n. 6/2025.
La vicenda processuale
La controversia nasce da una gara per laffidamento del servizio di conferimento di frazioni merceologiche della raccolta differenziata.
La stazione appaltante aveva disposto lesclusione di un concorrente per avere effettuato il versamento del contributo ANAC oltre il termine di presentazione delle offerte.
Il TAR, richiamando la decisione della Plenaria, aveva accolto il ricorso.
La controinteressata aveva quindi proposto appello, sostenendo che ladempimento tardivo fosse inammissibile.
Il Consiglio di Stato ha respinto lappello, chiarendo definitivamente il quadro.
Natura del contributo ANAC
Il contributo, funzionale al finanziamento delle attività dellAutorità, non è stato tipizzato dal legislatore come requisito di partecipazione né è stato collegato a un termine decadenziale coincidente con la presentazione dellofferta.
Ne consegue che:
- non riguarda né lidoneità soggettiva delloperatore, né le caratteristiche dellofferta;
- si configura come obbligo legale connesso alla partecipazione, ma collocato su un piano distinto rispetto ai requisiti di ordine generale e speciale
Il precedente della Plenaria n. 6/2025
Il massimo consesso della giustizia amministrativa ha affermato che il pagamento del contributo rappresenta un adempimento esterno alla procedura, la cui omissione non giustifica limmediata esclusione.
Le regole operative sono state così fissate:
- il versamento può intervenire sino allavvio della fase di valutazione delle offerte;
- la stazione appaltante è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, consentendo la regolarizzazione;
- in caso di inadempimento definitivo, lofferta diviene inammissibile;
- anche con inversione procedimentale, lobbligo di verifica e di eventuale attivazione del soccorso non viene meno.
Il principio affermato dalla sentenza n. 7397/2025
Riprendendo la linea tracciata dalla Plenaria, il Consiglio di Stato ha stabilito che:
- non è legittima lesclusione automatica per tardivo pagamento;
- la stazione appaltante deve assegnare un termine per la regolarizzazione;
- linversione procedimentale non elide il dovere di controllo e di eventuale segnalazione allANAC in caso di persistente omissione.
In questo modo, è stata smentita la tesi dellappellante che riteneva perentorio il termine di presentazione delle offerte anche per il pagamento del contributo.
Implicazioni pratiche
La decisione consolida un approccio sostanzialistico, coerente con il principio del risultato e con lesigenza di evitare esclusioni meramente formali.
Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno quindi:
- astenersi dal disporre esclusioni automatiche per mancato versamento del contributo;
- attivare sempre il soccorso istruttorio per consentire la regolarizzazione;
- effettuare i controlli anche quando si procede con inversione procedimentale, con obbligo di segnalazione allANAC in caso di inadempimento definitivo.
Il contributo ANAC si conferma dunque come adempimento obbligatorio, ma la cui omissione non è più idonea, di per sé sola, a determinare la caducazione della partecipazione.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 03/10/2025

