La clausola che impone l’iscrizione nella white list è da considerare nulla e, quindi disapplicabile, se l’attività oggetto dell’appalto non rientra tra quelle previste dall’art. 1, co. 53, del D. Lgs. 190/2012

Set 29, 2025

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La clausola che impone liscrizione nella white list è da considerare nulla per violazione dellart. 10, co. 2, del D. Lgs. 36/2023 – e, quindi, disapplicabile – poiché lattività oggetto dellappalto non rientra tra quelle previste dallart. 1, co. 53, del D. Lgs. 190/2012.

Questo quanto stabilito da Tar Sicilia, Palermo, Sez. IV, 26/09/2025, n. 2088:

Al netto delle differenze fattuali tra la vicenda in esame e quella tratta dallAdunanza Plenaria, rilevato che la ricorrente ha impugnato nel rispetto del ristretto termine di decadenza la propria esclusione dalla procedura, è possibile per il Collegio vagliare la denunciata nullità della clausola di esclusione prevista dalla lettera di invito.

La dedotta nullità, invero, sussiste.

E stato infatti affermato da condivisibile giurisprudenza che Le clausole violative del principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui allart. 83 comma 8 D. Lgs. 50 del 2016 devono ritenersi affetta da nullità, e pertanto da considerare come non apposte e quindi disapplicabili, poiché finiscono per integrare un requisito ulteriore rispetto a quelli espressamente previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici, cosa non consentita dallordinamento, che anzi in tal caso prevede la sanzione massima della nullità. Detto stigma di nullità è tale per cui la clausola in tal senso viziata è da intendersi come non apposta a tutti gli effetti di legge, quindi inefficace e tamquam non esset, senza alcun onere di doverla impugnare, dovendosi semmai impugnare gli atti conseguenti che ne facciano applicazione (Cons. Stato, V, 7570/2024).

La clausola che nel caso in esame imponeva liscrizione nella white list è da considerare nulla per violazione dellart. 10, co. 2, del D. Lgs. 36/2023 – e, quindi, disapplicabile – poiché lattività oggetto dellappalto non rientra tra quelle previste dallart. 1, co. 53, del D. Lgs. 190/2012.

Più in dettaglio, si è fuori dalla tipologia di attività descritta dalla lettera i-ter) del citato comma 53, riguardante ristorazione, gestione delle mense e catering; (né si rientra in altra fattispecie individuata nel medesimo comma).

Il fatto che loggetto dellappalto in esame non contempli alcuna delle menzionate attività di ristorazione, gestione delle mense e catering emerge dal capitolato speciale dappalto e disciplinare di gara prodotto agli atti di causa nel quale si afferma che lappalto ha ad oggetto la gestione dei Servizi di Micro Nidi comunali ubicati in Salemi, senza menzionare alcuna attività di preparazione di pasti; anzi, tra le attrezzature necessarie per lerogazione del servizio vengono elencati pannolini, bavagli, materiale per ligiene personale dei bambini, materiale per infermeria e pronto soccorso, materiale didattico/pedagogico, materiale di cancelleria e dufficio, senza che si rinvenga alcun riferimento a tutto ciò che occorre per la preparazione dei pasti. In più, in modo significativo, lart. 3.1 del medesimo capitolato specifica che i Microndi non sono dotati di cucina interna. Il servizio pasti giornaliero che comprende una colazione/spuntino e il pranzo previsto dal menù mensile in modo conforme alle diete predisposte per differenziate età, a cura del Comune, da un esperto in scienze dellalimentazione ed approvate dallASP territoriale secondo competente secondo la normativa vigente. Il menù mensile dovrà essere reso pubblico presso il Micronido e facilmente verificabile in caso di ispezione. Il servizio è assicurato dallEnte appaltante, previa richiesta dellutente.

In sintesi, si può ricavare che il servizio di ristorazione – subordinato peraltro a richiesta individuale dellutente – è fornito dallente appaltate, non dalloperatore selezionato con la gara in esame.

Tanto consente di ritenere fondata la prima censura e di ritenere non sussistente il motivo di esclusione della ditta ricorrente in ragione della nullità della clausola di bando che la prevede.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 26/09/2025 di Roberto Donati