Il termine prescrizionale (quinquennale) di esercizio della azione risarcitoria da illegittimità dell’aggiudicazione decorre dalla data del provvedimento di aggiudicazione

Set 23, 2025

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Il termine prescrizionale applicabile al diritto al risarcimento del danno da (illegittima) mancata aggiudicazione dellappalto è esclusivamente quello quinquennale ex art. 2947 c.c.

Il termine prescrizionale quinquennale di esercizio della azione risarcitoria in fattispecie di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione di appalto decorre fin dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitivo e non dalla sentenza di annullamento dellaggiudicazione.

Questo quanto stabilito da Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 19/09/2025, n. 981:

E, invece, da accogliere leccezione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno dedotto dal Consorzio.

Va premesso che, come ritenuto dalla giurisprudenza, il termine prescrizionale applicabile al diritto al risarcimento del danno da (illegittima) mancata aggiudicazione dellappalto è esclusivamente quello quinquennale ex art. 2947 c.c., trattandosi di fatti illeciti ex art. 2043 c.c., ai quali è applicabile il suddetto termine di prescrizione (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2019, n., 1514).

Tanto premesso e ricordato che il danno lamentato dal ricorrente deriva dallillegittimità del provvedimento di aggiudicazione dellappalto in questione -come, peraltro, pacificamente riconosciuto dallo stesso Consorzio che agisce in questa sede proprio per ottenere il danno conseguente alla illegittima mancata aggiudicazione della procedura dappalto-, il Collegio ritiene di aderire a quellorientamento (maggioritario anche se non unanime) secondo il quale il termine prescrizionale (quinquennale) di esercizio della azione risarcitoria in fattispecie di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione di appalto decorre fin dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitivo e non dalla sentenza di annullamento dellaggiudicazione. In particolare, è stato osservato che a seguito della pronuncia dellAdunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato 23/3/2011, n. 3, che ha stabilito, anche con riguardo alle controversie insorte precedentemente allentrata in vigore del codice del processo amministrativo, il superamento del principio della c.d. pregiudiziale amministrativa, con laffermazione dellautonomia, sul versante processuale, della domanda risarcitoria rispetto a quella impugnatoria, il detto termine di prescrizione deve farsi decorrere non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che annulla latto lesivo, bensì dalla data del fatto illecito, coincidente con quella di adozione dellatto illegittimo. In questottica, infatti, poiché lannullamento dellatto amministrativo lesivo non costituisce un requisito di ammissibilità della domanda risarcitoria, il dies a quo per lesercizio del diritto deve essere individuato nel momento in cui, con ladozione dellatto lesivo, il danno si è effettivamente verificato (Cons. Stato, Sez. VI, 27/2/2018, n. 1166; 21/5/2014, n. 2610 e 17/1/2014, n. 223; in termini anche, Sez. IV, 4/6/2014, n. 2856 e 3/12/2010, n. 8533; Sez. V, 8/4/2014, n. 1651) (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 900).

Tale principio risulta, invero, applicabile anche nel caso in esame in cui la vicenda –come eccepito dal Consorzio ricorrente – risale ad un periodo storico in cui lopinione maggioritaria della giurisprudenza amministrativa era nel senso di ritenere necessario il previo annullamento dellatto amministrativo lesivo della posizione di interesse legittimo ai fini della proponibilità della domanda risarcitoria. E stato, infatti, a tal proposito rilevato che Anche tale argomento non deve però indurre a conclusioni diverse da quelle per le quali si è sopra opinato, in quanto già prima dellentrata in vigore del codice del processo amministrativo, poteva ritenersi operante, nel nostro ordinamento, il principio dellautonomia processuale dellazione risarcitoria rispetto a quella caducatoria, e, quindi, la regola, in tema di decorso del termine di prescrizione, che comporta il superamento della cd. pregiudizialità amministrativa. In tal senso, infatti, si era espressa la Corte di cassazione in sede regolatrice (SS.UU., n. 25395 del 2010; SS.UU., n. 30254 del 2008) seguita dallAdunanza plenaria (sentenza n.3 del 2011) alla luce delle nuove disposizioni del c.p.a. Ma ancor prima di tale fondamentale intervento normativo la giurisprudenza amministrativa aveva già preso le distanze dalla tesi della pregiudizialità amministrativa, e ciò aveva comportato come conseguenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2010, n.8533 ed ivi giurisprudenza richiamata: Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2009, n. 5523; Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2009, n. 3531). Si può quindi osservare, conclusivamente sul punto, che pur volendosi seguire un approccio sincronico alla disamina della questione sollevata dallappellante deve evidenziarsi che allepoca cui risalgono i fatti di causa non emergeva una opinione giurisprudenziale così diffusa da assurgere al rango di jus receptum tale da scoraggiare ogni iniziativa giurisdizionale intesa allaccertamento in sede giurisdizionale del diritto al risarcimento del danno derivante da atto amministrativo illegittimo pur in mancanza di una sentenza di annullamento che si fondasse sulla rilevata pretesa illegittimità (cfr., anche in relazione alla ampie argomentazioni ivi esposte sullo specifico punto, Consiglio di Stato, sez. II, 5 maggio 2021, n. 3504).

Dunque, alla luce degli esposti principi, il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947 c.c. è da individuarsi non nella data del passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato lillegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ma nella data di adozione dello stesso provvedimento lesivo, ovvero, nella data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dellappalto.

Nel caso in esame, parte ricorrente ha avuto conoscenza dellatto illegittimo (aggiudicazione) quanto meno nel marzo 2006, data di acquisizione degli atti del procedimento (a seguito di domanda di accesso), con conseguente conoscenza dei profili di illegittimità dellaggiudicazione dellappalto (come, del resto, affermato nello stesso ricorso).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/09/2025 di Roberto Donati