I fatti di causa
Un raggruppamento temporaneo è stato escluso da una gara per la gestione del servizio di igiene urbana in ragione della posizione fiscale della mandataria.
A suo carico risultava un avviso di accertamento emesso dallAgenzia delle Entrate ai sensi dellarticolo 14 del D.Lgs. 472/1997, relativo a responsabilità solidale del cessionario di ramo dazienda per debiti tributari della cedente.
Limporto, superiore a 17 milioni di euro, eccedeva ampiamente le soglie previste dallAllegato II.10 del Codice dei contratti. La stazione appaltante, dopo avere attivato un subprocedimento di contraddittorio, ritenendo insoddisfacenti le giustificazioni fornite, disponeva lesclusione del concorrente.
Durante il giudizio, lAgenzia delle Entrate trasmetteva un nuovo esito informativo di regolarità fiscale, apparentemente più favorevole al concorrente, che la società ricorrente invocava a sostegno dellillegittimità dellesclusione.
La cornice normativa
Il TAR Lazio, Sez. II bis, con sentenza n. 15873 del 28 agosto 2025 ricostruisce i principali riferimenti normativi:
- articolo 95, comma 2, D.Lgs. 36/2023, che consente lesclusione in presenza di gravi violazioni non definitive in materia fiscale;
- Allegato II.10, che individua le tipologie di atti impositivi rilevanti, definisce la soglia di gravità (almeno 10% del valore dellappalto e comunque non inferiore a 35.000 euro) e chiarisce quando la violazione può dirsi non definitivamente accertata;
- articolo 96, comma 14, che impone alloperatore economico lobbligo di comunicare ogni fatto suscettibile di integrare cause di esclusione;
- articolo 97, che disciplina i presupposti e i limiti della sostituzione o estromissione di un componente del raggruppamento;
- nonché le disposizioni tributarie richiamate, in particolare larticolo 68 del D.Lgs. 546/1992 sullesecutività progressiva delle sentenze tributarie e larticolo 1183 c.c. sullimmediata esigibilità delle obbligazioni prive di termine.
Le valutazioni del TAR
Il Collegio respinge il ricorso, valorizzando i seguenti passaggi:
- avviso di accertamento rilevante: rientra tra gli atti indicati dallAllegato II.10 ed è sufficiente a integrare la violazione grave, soprattutto in quanto già ritenuto fondato dai giudici tributari di primo e secondo grado;
- esigibilità della pretesa: la mancanza di un termine espresso per il pagamento non rende la violazione irrilevante, operando la regola dellimmediata esigibilità;
- sopravvenuta attestazione di regolarità fiscale: non è idonea a travolgere lesclusione, poiché priva di motivazione adeguata e comunque non in grado di elidere il presupposto sostanziale costituito dalla pretesa erariale accertata;
- soccorso istruttorio: legittima la richiesta della stazione appaltante di chiarimenti sulla solidità economico-finanziaria della mandataria, richieste che non hanno trovato riscontro soddisfacente;
- obbligo informativo: la società avrebbe dovuto comunicare la pendenza della contestazione fiscale già in sede di DGUE, in applicazione dellarticolo 96, comma 14;
- inapplicabilità dellarticolo 97: la causa escludente era preesistente alla presentazione dellofferta e non sono state adottate misure tempestive di sostituzione o estromissione, sicché non ricorrevano i presupposti per il mantenimento in gara del raggruppamento.
I principi affermati
La sentenza ribadisce alcuni punti fermi in materia:
- la valutazione della stazione appaltante circa lesistenza di una violazione tributaria non definitiva ha natura di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza;
- la sopravvenuta certificazione fiscale favorevole non travolge automaticamente la legittimità dellesclusione già adottata, se non adeguatamente motivata e in contrasto con un quadro giurisdizionale tributario sfavorevole;
- lobbligo dichiarativo previsto dallarticolo 96, comma 14, impone trasparenza anche in relazione a situazioni non definitive, in ossequio ai principi di correttezza e leale collaborazione;
- il meccanismo di sostituzione nel raggruppamento (articolo 97) richiede condotte attive e tempestive, non potendo essere invocato retroattivamente.
Considerazioni conclusive
La pronuncia del TAR Lazio conferma un approccio rigoroso in tema di esclusione per violazioni tributarie non definitive. La causa escludente viene letta come strumento a tutela dellaffidabilità del concorrente, non come mera sanzione formale. La discrezionalità della stazione appaltante è ampia, ma deve poggiare su unistruttoria solida, comprensiva anche di verifiche sulla capacità economica delloperatore.
Per gli operatori economici, la sentenza evidenzia limportanza di una disclosure completa delle proprie posizioni fiscali e della tempestiva gestione delle possibili misure sostitutive nei raggruppamenti. Per le amministrazioni, si tratta di un precedente che rafforza la possibilità di esercitare un controllo sostanziale sullaffidabilità dei concorrenti, senza che certificazioni sopravvenute possano automaticamente neutralizzare valutazioni ragionevoli già adottate.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 18/09/2025

