FOCUS: “La mancata indicazione dei CAM nel bando comporta l’illegittimità della gara”

Set 17, 2025

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Il Consiglio di Stato ribadisce che lassenza di criteri ambientali minimi integra una grave carenza essenziale della lex specialis

Introduzione

La recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6651, offre loccasione per approfondire la portata applicativa dei criteri ambientali minimi (CAM) nelle procedure di gara e, soprattutto, le conseguenze derivanti dallomesso o non corretto inserimento degli stessi nella lex specialis.

La pronuncia chiarisce i rapporti tra normativa di settore, disciplina codicistica e giurisprudenza in tema di impugnazione dei bandi di gara, riaffermando lobbligo per le stazioni appaltanti di integrare correttamente i CAM nei documenti di gara e ponendo laccento sullonere di immediata impugnativa in caso di violazioni sostanziali.

La questione sottoposta al giudice amministrativo

La controversia nasce dallimpugnazione di una procedura per laffidamento dei servizi di manutenzione e conduzione impianti edili presso le sedi della Cassa Depositi e Prestiti. Loperatore economico ricorrente, classificatosi quarto in graduatoria, aveva gravato laggiudicazione, lamentando che il bando non contenesse alcun riferimento sostanziale ai CAM, in violazione dellart. 83 del D.lgs. 36/2023, e che i richiami presenti nel disciplinare e nel capitolato tecnico si risolvessero in meri rinvii formali ai decreti ministeriali, senza alcuna declinazione concreta.

Il Consiglio di Stato è stato così chiamato a pronunciarsi su due questioni centrali:

  • la legittimità della lex specialis priva di adeguato recepimento dei CAM;
  • la tempestività dellimpugnazione, con particolare riferimento alla decorrenza del termine per contestare la violazione.

I CAM nelle procedure ad evidenza pubblica

I criteri ambientali minimi, definiti con decreti del Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica per specifiche categorie di appalti e concessioni, rappresentano requisiti volti a garantire la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici lungo lintero ciclo di vita del prodotto, servizio o lavoro.

Il Codice dei contratti pubblici (artt. 57 e 83 D.lgs. 36/2023) ne prevede linserimento obbligatorio nella documentazione progettuale e di gara, sia sotto forma di specifiche tecniche e clausole contrattuali, sia come criteri premianti ai fini dellofferta economicamente più vantaggiosa. La loro assenza o formulazione generica non costituisce un mero vizio formale, ma integra una violazione sostanziale, idonea a incidere sulla possibilità stessa di predisporre unofferta consapevole e comparabile.

La disciplina nazionale si coordina, inoltre, con le direttive europee (artt. 67 e 68 Dir. 2014/24/UE), che attribuiscono rilievo ai costi del ciclo di vita e agli impatti ambientali, nellottica di un uso strategico dei contratti pubblici quale leva per la transizione ecologica.

Lonere di immediata impugnativa

Il punto dirimente della decisione riguarda la qualificazione del vizio e il momento in cui esso deve essere fatto valere. Secondo il Consiglio di Stato, la mancata o insufficiente indicazione dei CAM nella lex specialis integra un vizio immediatamente lesivo, che impone limpugnazione tempestiva del bando, senza possibilità di attendere lesito della procedura.

Il principio affonda le radici negli orientamenti dellAdunanza Plenaria (n. 1/2003 e n. 4/2018), secondo cui le clausole del bando devono essere immediatamente contestate quando hanno carattere escludente o quando impongono oneri incomprensibili, sproporzionati o tali da rendere la partecipazione irragionevolmente difficoltosa.

La sentenza in esame ribadisce che lomessa indicazione dei CAM, o il mero rinvio formale ai decreti ministeriali, rientra tra le ipotesi di grave carenza della lex specialis, poiché priva gli operatori dei dati essenziali per formulare unofferta meditata e competitiva. Ne discende lobbligo di immediata impugnazione, a pena di decadenza.

La tipizzazione delle ipotesi individuata dal Consiglio di Stato

La decisione offre una preziosa sistematizzazione delle diverse situazioni che possono emergere:

  1. a) Totale omissione dei CAM: vizio radicale che impone limmediata impugnazione del bando.
  2. b) Mero rinvio ai decreti ministeriali: ipotesi che, a seconda della tipologia di appalto, può determinare una carenza essenziale, anchessa da censurare immediatamente.
  3. c) Inserimento parziale o non conforme dei CAM: occorre una valutazione caso per caso, ma limpugnazione immediata è necessaria quando loperatore dimostri che la clausola preclude la partecipazione utile alla gara (ad esempio per oneri sproporzionati, importi a base dasta inadeguati, formule matematiche errate).

Nel caso di specie, la lex specialis si era limitata a richiamare genericamente alcuni decreti ministeriali, omettendone altri e senza tradurre in specifiche prescrizioni le clausole ambientali pertinenti. Tale genericità ha determinato, per il Consiglio di Stato, una lesione immediata, che attivava lonere di tempestiva impugnazione.

Considerazioni conclusive e ricadute operative

La pronuncia in commento consolida un principio di grande rilievo pratico: la corretta declinazione dei CAM nella lex specialis non è un adempimento accessorio, ma un presupposto indefettibile di legittimità della procedura.

Per le stazioni appaltanti, la decisione impone una particolare attenzione nella redazione dei documenti di gara, con la necessità di:

  • individuare i CAM applicabili alla specifica categoria di appalto;
  • riportarli in modo chiaro e dettagliato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato;
  • assicurare coerenza con le prescrizioni ministeriali, evitando rinvii meramente formali.

Per gli operatori economici, la sentenza conferma lonere di vigilanza e di tempestiva reazione: la contestazione di un bando privo di CAM o con CAM formulati in maniera lacunosa deve essere immediata, senza attendere laggiudicazione.

Il messaggio della giurisprudenza è chiaro: i criteri ambientali minimi costituiscono non solo uno strumento di politica pubblica per promuovere la sostenibilità, ma anche una garanzia di trasparenza e parità competitiva. La loro omissione incide sulla validità stessa della gara, e la tutela giurisdizionale richiede prontezza e tempestività.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 17/09/2025