FOCUS: “Requisiti speciali e idoneità professionale: la non necessaria coincidenza tra iscrizione camerale e oggetto dell’appalto”

Set 16, 2025

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La sentenza n. 7073 del 19 agosto 2025 del Consiglio di Stato, sez. V, offre loccasione per soffermarsi su un tema di costante attualità nella prassi delle stazioni appaltanti: la portata del requisito di idoneità professionale previsto dallart. 100 del d.lgs. 36/2023 e, in particolare, il rapporto tra liscrizione alla Camera di commercio e loggetto dellaffidamento pubblico.

La funzione delliscrizione camerale come requisito di idoneità professionale

Il Collegio richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, già espresso con la sentenza n. 529/2023, secondo cui liscrizione nel registro camerale non costituisce un elemento meramente formale, ma un filtro sostanziale.

Essa mira a garantire che alle gare possano accedere soltanto operatori dotati di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto di appalto, in linea con quanto già chiarito in precedenti arresti (Cons. Stato, Sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170; Sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257).

Coerenza tendenziale, non perfetta coincidenza

Secondo i giudici di Palazzo Spada, la coerenza tra lattività risultante dalliscrizione camerale e loggetto dellappalto deve intendersi in senso tendenziale e non come perfetta corrispondenza.

Lattuale formulazione dellart. 100, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici lo conferma, prevedendo liscrizione per unattività pertinente anche se non coincidente con loggetto dellappalto.

Ne deriva che la verifica richiesta alla stazione appaltante consiste in una valutazione di compatibilità in senso lato, da condurre in termini complessivi e non frammentati. Pretendere una coincidenza assoluta significherebbe limitare la partecipazione alle sole imprese il cui oggetto sociale fosse perfettamente speculare a tutte le prestazioni da affidare, con conseguente restrizione ingiustificata della platea concorrenziale.

Linteresse pubblico tutelato non è la creazione di riserve di mercato, ma laccesso più ampio possibile, compatibilmente con la garanzia di un livello minimo di affidabilità professionale (Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2019, n. 7846).

Distinzione dallaccertamento della capacità tecnica e professionale

Il Consiglio di Stato ha altresì ribadito che lidoneità professionale, comprovata tramite iscrizione camerale, serve unicamente a dimostrare che limpresa è validamente costituita e opera nel settore economico o professionale pertinente al contratto. Essa non può essere elevata a criterio selettivo specifico sotto il profilo tecnico-professionale, poiché ciò comporterebbe una sovrapposizione con i requisiti di cui al primo comma dellart. 100, destinati a verificare leffettiva capacità di eseguire le prestazioni contrattuali.

Il caso concreto

Applicando tali principi, la Sezione ha ritenuto corretto loperato del primo giudice che aveva verificato la sussistenza del requisito in capo alla cooperativa concorrente.

Dalliscrizione alla Camera di commercio risultava che la Coop Agorà svolgeva attività di assistenza domiciliare per anziani e disabili, servizi educativi per minori e, più in generale, servizi socio-assistenziali e riabilitativi.

A fronte di un disciplinare che descriveva lappalto come comprensivo di attività educative, ludiche e di socializzazione, nonché di cura e igiene personale dei bambini e di pulizia e sanificazione degli ambienti, il Consiglio di Stato ha concluso per la piena riconducibilità delle prestazioni prevalenti dellappalto al settore di attività della cooperativa.

Considerazioni conclusive

La decisione in commento conferma che il requisito dellidoneità professionale non deve essere interpretato in senso restrittivo, ma come indice di una coerenza generale e complessiva tra lattività dellimpresa e loggetto dellaffidamento.

La nuova formulazione dellart. 100, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici ha fatto propri questi orientamenti, rendendoli regola positiva.

Per le stazioni appaltanti ciò significa che la verifica non può ridursi a un controllo formale, né può essere piegata a fini escludenti.

È necessario condurre un accertamento sostanziale, volto a garantire il contemperamento tra il principio di massima partecipazione e lesigenza di selezionare operatori dotati di un livello adeguato di affidabilità professionale.

A cura della Redazione TuttoGare PA del 16/09/2025