Larticolo 7 del nuovo Codice è chiaro nellescludere che laffidamento in house sia un modello subordinato rispetto al ricorso al mercato concorrenziale, ritenendolo invece alternativo a questultimo. Sul punto, il nuovo codice dei contratti pubblici si è discostato da quanto previsto dallart. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, laddove chiedeva alle stazioni appaltanti di dar conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato. La stessa relazione allegata allo schema definitivo del nuovo codice ha precisato, in riferimento allart. 7 in esame, che la codificazione del principio [di auto-organizzazione amministrativa] determina un maggiore allineamento del diritto nazionale allordinamento dellUnione, che pone lautoproduzione e lesternalizzazione su un piano di tendenziale parità, così superando lopzione fortemente restrittiva del d.lgs. n. 50/2016. Da ciò consegue una semplificazione della motivazione rispetto allart. 192 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, tenuto conto che il principio di libera amministrazione determina il superamento dellonere di motivazione rafforzata, fondato sulla natura eccezionale e derogatoria dellin house.
In realtà, lalternatività tra laffidamento in house e il ricorso al mercato è soltanto tendenziale in quanto la scelta per lauto-organizzazione richiede pur sempre una motivazione (ancorché non più rafforzata), a differenza di quanto accade per lesternalizzazione. Essa tuttavia, rispetto alla precedente disciplina, non ricomprende più la dimostrazione del fallimento del mercato, ma soltanto la valutazione della congruità economica dellofferta.
Questo quanto stabilito da Tar Veneto Sez. I 15 09 2025 n. 1556
A cura di giurisprudenzappalti.it del 15/09/2025 di Roberto Donati

