FOCUS: “Illecito professionale e gare pubbliche: esclusione solo previo contraddittorio”

Set 1, 2025

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Inquadramento

Lesclusione di un concorrente per illecito professionale non può avvenire in modo automatico.

È questo il principio riaffermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 1° luglio 2025, n. 5679, che sottolinea la necessità di un contraddittorio effettivo prima di qualsiasi provvedimento espulsivo.

Limpresa interessata deve essere messa nelle condizioni di spiegare la propria posizione e, soprattutto, di provare di avere adottato adeguate misure di self cleaning.

La vicenda processuale

Il caso trae origine da una gara pubblica finanziata con risorse del PNRR per lampliamento e ladeguamento sismico di un edificio scolastico.

Il TAR Calabria (sent. n. 1864/2024) aveva confermato lesclusione di un operatore economico sulla base di pregresse condotte professionali ritenute gravi.

In appello, il Consiglio di Stato ha riformato tale pronuncia, precisando che il mero riscontro dellillecito non può, di per sé, legittimare lestromissione, senza unadeguata istruttoria.

I punti centrali della decisione

Dalla sentenza emergono alcune coordinate fondamentali:

  1. Obbligo di trasparenza. Gli operatori devono dichiarare tutte le circostanze rilevanti della propria attività professionale, lasciando alla stazione appaltante la valutazione in ordine allaffidabilità (Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2024, n. 4432).
  1. Discrezionalità amministrativa. Spetta allamministrazione stabilire se lillecito sia tale da minare la fiducia nel contraente. Il sindacato del giudice amministrativo si limita al controllo di ragionevolezza e non manifesta illogicità (Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063; Tar Sardegna, Sez. I, 8 marzo 2025, n. 221).
  1. Esclusione condizionata e non automatica. Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) prevede allart. 95, comma 1, lett. e), lillecito professionale come causa di esclusione subordinata a una valutazione caso per caso, non automatica.
  1. Ruolo del contraddittorio. Prima di disporre lesclusione, la stazione appaltante è tenuta a consentire allimpresa di interloquire, anche evidenziando eventuali interventi correttivi o risarcitori (artt. 96 e 98 D.lgs. 36/2023).
  1. Tassatività delle cause di esclusione. Il principio sancito dallart. 10 D.lgs. 36/2023 impedisce che le stazioni appaltanti introducano meccanismi espulsivi automatici non previsti dalla legge (Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2025, n. 3610).

Il quadro normativo

Il nuovo Codice tipizza i gravi illeciti professionali (art. 98) e individua gli strumenti probatori: tra questi, la risoluzione per inadempimento, condanne risarcitorie o reiterate carenze nellesecuzione contrattuale. Questi elementi, tuttavia, non determinano automaticamente lesclusione, che resta subordinata a una valutazione discrezionale motivata.

Un aspetto rilevante riguarda le omissioni dichiarative: esse assumono rilievo solo come elementi integrativi della valutazione di gravità dellillecito e non come causa autonoma di esclusione (art. 98, comma 5, e art. 96, comma 14, D.lgs. 36/2023).

La giurisprudenza di supporto

La decisione trova riscontro in altre pronunce recenti, tra cui:

  • Stato, Sez. V, 29 aprile 2025, n. 3610;
  • Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 23 giugno 2025, n. 12316;
  • Tar Sardegna, Cagliari, Sez. I, 8 marzo 2025, n. 221.

Non risultano orientamenti contrari.

Alcuni arresti giurisprudenziali hanno ulteriormente precisato che:

  • i provvedimenti sanzionatori o giurisdizionali possono essere valutati anche se impugnati (Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, n. 12316/2025);
  • la dichiarazione non veritiera può integrare illecito professionale se idonea a influenzare lesito della gara (Tar Toscana, Sez. II, n. 1157/2025);
  • già sotto il D.lgs. 50/2016 era escluso lautomatismo espulsivo, principio ribadito con ancora maggiore chiarezza dal nuovo Codice (Cons. Stato, Sez. V, n. 4863/2025).

Considerazioni finali

La pronuncia si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale che privilegia la massima partecipazione alle procedure di gara e, al tempo stesso, garantisce laffidabilità dei contraenti pubblici.

Per le stazioni appaltanti ne discendono obblighi operativi precisi:

  • motivare puntualmente ogni provvedimento di esclusione;
  • instaurare sempre il contraddittorio con loperatore economico;
  • valutare concretamente eventuali misure di self cleaning;
  • evitare di introdurre clausole espulsive non previste dalla legge.

Il messaggio è chiaro: la funzione delle norme sullillecito professionale non è punire automaticamente comportamenti passati, ma permettere allamministrazione di esercitare un giudizio ragionato sullaffidabilità futura del contraente.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 01/09/2025