MIT: Procedura di concordamento nuovi prezzi di cui all’art. 5, comma 7, lett. b) dell’All. II.14 del D.Lgs. 36/2023

Ago 14, 2025

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 23/06/2025, n. 3545 ha risposto al seguente quesito:

La fattispecie è quella in cui, durante una commessa, si verifichi lipotesi per cui si debba eseguire una categoria di lavori non prevista inizialmente nel progetto a base di gara o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta prefissato il prezzo contrattuale. In tali casi, dovendo provvedere alla formazione di nuovi prezzi e non potendo desumerli dal prezzario regionale, si rende necessario applicare quanto disposto dallart. 5, co. 7, lett. b) dellAllegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Si rileva che la disciplina contenuta nel previgente DPR 207/2010, allart. 163, co. 4 prevedeva espressamente che tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti a ribasso dasta e ad essi si applica il disposto di cui allart. 133 co. 3 e 4&. Si chiede, pertanto, se in un appalto lavori eseguito in vigenza del D.Lgs. 36/2023 e dallo stesso disciplinato  nel caso di specie, lofferta è stata presentata a luglio 2024 -, i nuovi prezzi di cui allart. 5, co. 7, lett. b) dellAllegato II.14 del Codice (determinati mediante procedimento di analisi, con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dellofferta), siano da assoggettare o meno al ribasso percentuale unitario offerto in sede di gara.

Risposta aggiornata

Al quesito posto trova applicazione il comma 7 dellart. 5 Allegato II.14 del D.Lgs.36/2023, pertanto, qualora, come nel caso in esame, non sia possibile ricavare i nuovi prezzi dai prezziari, la determinazione dei nuovi prezzi dovrà avvenire, in contraddittorio tra il direttore dei lavori e lesecutore, a seguito di una attenta valutazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano dopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dellofferta, e successivamente gli stessi dovranno essere approvati dal RUP. La normativa cerca di garantire che i prezzi delle nuove lavorazioni o materiali siano determinati in modo trasparente e coerente, anche quando non sono espressamente previsti nei prezzari. Il riferimento ai prezzi elementari, la necessità del contraddittorio e lapprovazione del RUP sono tutti elementi che contribuiscono a garantire la corretta valutazione dei costi. Ad ogni buon fine, si precisa che, come espressamente previsto dal comma 8 dellart.5 dellAllegato II.14, Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se lesecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli lesecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove lesecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 14/08/2025