La valutazione dellanomalia dellofferta costituisce un momento delicato e decisivo nellambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
La giurisprudenza amministrativa, in continuità con un orientamento consolidato, ha recentemente ribadito che tale giudizio non può ridursi a una disamina frammentaria delle singole voci di costo, ma deve necessariamente riguardare lofferta nella sua interezza, con una valutazione di tipo globale e sintetico.
A confermarlo è la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5822 del 4 luglio 2025, che si colloca nel solco interpretativo tracciato dalla più recente evoluzione normativa.
Lofferta va valutata nel suo insieme
Secondo il Consiglio di Stato, il procedimento di verifica dellanomalia dellofferta non ha per oggetto laccertamento puntuale di errori o sottostime nelle singole componenti economiche, bensì mira a verificare se, nel suo complesso, lofferta presentata dalloperatore economico sia attendibile e sostenibile rispetto alla corretta esecuzione del contratto. Tale valutazione è espressione di un potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, insindacabile in sede giurisdizionale se non nei casi di manifesta irragionevolezza, erroneità macroscopica o illogicità evidente.
Lesclusione per anomalia costituisce pertanto leffetto di una valutazione negativa sullaffidabilità complessiva dellofferta e non può fondarsi su rilievi isolati e atomistici. Non è, infatti, necessario che lamministrazione interroghi loperatore su ogni singola voce di costo, potendo legittimamente concentrare listruttoria sulle componenti più rilevanti e idonee a incidere sulla sostenibilità complessiva della proposta economica.
Il caso concreto
Nel caso esaminato dalla sentenza n. 5822/2025, un operatore secondo classificato aveva contestato laggiudicazione lamentando, tra gli altri profili, la sottostima di alcune voci di costo e la genericità delle giustificazioni fornite dallaggiudicatario. A seguito dellannullamento della prima aggiudicazione da parte del TAR, la stazione appaltante aveva rinnovato il subprocedimento istruttorio giungendo alle medesime conclusioni. Anche la nuova aggiudicazione veniva impugnata, ma sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno rigettato le censure, ritenendo corretto loperato dellamministrazione e congrua lofferta nel suo complesso.
La pronuncia conferma che la riperimetrazione dei costi in sede di giustificazioni è ammissibile, anche in caso di significative rettifiche delle singole voci, purché resti invariato limporto complessivo dellofferta e sia garantita la coerenza economico-funzionale della stessa. Si tratta, in altri termini, di un giudizio che consente la compensazione tra sottostime e sovrastime e che non può essere vanificato da rilievi analitici privi di ricadute concrete sulla capacità dellimpresa di adempiere correttamente al contratto.
Il fondamento normativo
La valutazione di congruità trova oggi fondamento nellart. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, che ha superato la previgente disciplina dettata dallart. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, eliminando le soglie rigide di anomalia e affidando alla stazione appaltante un ampio margine valutativo. Larticolo 110, comma 1, impone infatti allamministrazione di esaminare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta, chiaramente con riferimento allofferta nella sua globalità.
Come già osservato dalla Sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5464 del 23 giugno 2025, non è lecito restringere il perimetro della verifica ai soli profili espressamente richiamati dalla lex specialis. Tutti gli elementi indicati dalloperatore economico, anche se non formalmente richiesti dal bando, assumono rilevanza nel giudizio di sostenibilità.
Analogo principio è stato affermato anche dalla Sezione VII con la sentenza n. 1998 dell11 marzo 2025, secondo cui la verifica dellanomalia deve valorizzare lofferta nel suo insieme, anche in presenza di manchevolezze quantitative relative ad alcune voci, purché non tali da compromettere lequilibrio economico complessivo.
Il principio del contraddittorio
Sul piano procedimentale, la valutazione di anomalia deve comunque svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio. Lo ha sottolineato il TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 13505 del 9 luglio 2025, evidenziando che lamministrazione è tenuta a garantire alloperatore la possibilità di giustificare la propria offerta attraverso un confronto effettivo e trasparente, in ossequio ai principi di buona fede, leale collaborazione e proporzionalità.
Sebbene non sia richiesto un obbligo assoluto di perfetta corrispondenza tra i chiarimenti sollecitati e le ragioni poste a fondamento delleventuale esclusione, non può nemmeno ammettersi che la stazione appaltante ometta del tutto il confronto su aspetti essenziali, formulando un giudizio negativo senza unadeguata istruttoria. Lefficienza dellazione amministrativa e lesigenza di celerità non possono legittimare lelusione delle garanzie partecipative, soprattutto laddove vi sia in gioco la selezione dellofferta migliore sul piano tecnico-economico.
Conclusioni
La giurisprudenza più recente ha quindi riaffermato la centralità di una valutazione complessiva e sintetica dellofferta economica, che tenga conto della coerenza interna dellelaborato e della sua idoneità a garantire il risultato contrattuale.
Lanomalia dellofferta non va ricercata in singole voci isolate, ma deve emergere in modo evidente dallanalisi dellintera proposta.
In questo contesto, il giudizio di anomalia assume una natura propriamente tecnico-discrezionale, che impone allamministrazione una rigorosa istruttoria, ma che al contempo attribuisce alla stessa un potere valutativo non sindacabile se non in presenza di gravi vizi logici o procedimentali. Si tratta di un equilibrio delicato, in cui la tutela della concorrenza e dellefficienza amministrativa deve coniugarsi con il rispetto delle garanzie partecipative e del principio del risultato.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 07/08/2025

