Il Tar Campania fa proprie le conclusioni di Adunanza Plenaria n. 6 del 9 giugno 2025 ed annulla lesclusione per tardivo pagamento del contributo ANAC.
La stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente di non avere rinvenuto tra la documentazione di gara la ricevuta del versamento del contributo ANAC, invitando la medesima a provvedere entro un certo termine.
La società ricorrente ha provveduto al pagamento del contributo ANAC, seppur in ritardo rispetto alla originaria scadenza, in adempimento ed entro i termini stabiliti nel soccorso istruttorio.
La ricorrente viene esclusa per aver effettuato il pagamento in data successiva a quella fissata quale termine per la presentazione delle offerte.
Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 31/07/2025, n. 5775 accoglie il ricorso avverso lesclusione:
Premette il Collegio che dalla lettura del provvedimento di esclusione contenuto nel verbale della Commissione di gara n. 2 del 7 gennaio 2025 si evince che oggetto del soccorso istruttorio sarebbe stato unicamente lomesso tempestivo deposito da parte della società ricorrente della ricevuta di pagamento del contributo ANAC, pagamento che avrebbe dovuto comunque risultare assolto già in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, ossia il 24 novembre 2024; nessun soccorso istruttorio avrebbe riguardato la concessione di un termine di grazie per provvedervi tardivamente.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nella parte in cui si contesta che, secondo le regole di gara, non avrebbe potuto procedersi allesclusione in ipotesi di mancato tempestivo assolvimento allobbligo di pagamento del contributo ANAC nel caso di specie entro il 24 novembre 2024.
Al riguardo, la recente sentenza della Adunanza Plenaria n. 6 del 9 giugno 2025 ha avuto modo di specificare, riguardo ai contributo ANAC che «si tratta, pertanto, di una condizione estrinseca rispetto alla procedura di gara, nel senso che ladempimento di tale obbligazione non è finalizzato, come è per i requisiti di ordine generale e speciale, ad attuare in via diretta gli interessi pubblici della gara mediante la preventiva selezione degli operatori che possono partecipare alla gara stessa, ma è finalizzato ad attuare interessi pubblici differenti, che sono quelli di consentire, mediante questa tecnica di finanziamento, ad una Autorità indipendente di svolgere in modo più efficace le proprie funzioni relative anche alla vigilanza nel settore in esame. La diversità rispetto ai requisiti di partecipazione si desume anche dallimpiego del termine condizione, nonché dalla stessa collocazione sistematica della disposizione nella parte del Codice dedicata non ai requisiti di partecipazione, ma alle funzioni dellAnac. La disposizione in esame, proprio in ragione della peculiare natura e funzione del contribuito in esame, non prevede, neanche in modo implicito, un termine per il suo adempimento coincidente con la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Essa si limita a stabilire che ladempimento dellobbligazione costituisce condizione di ammissibilità dellofferta». Avuto riguardo allapplicazione del soccorso istruttorio, la sentenza ha poi avuto modo specificare, quanto alla condotta della stazione appaltante, che «per il contributo in esame, (rispetto ai requisiti intrinseci, di partecipazione) il soccorso istruttorio si deve atteggiare in modo differente, proprio in ragione del fatto che viene in rilievo una obbligazione legale che costituisce una condizione estrinseca, per la quale, per le ragioni esposte, non opera il limite temporale costituito dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Ne consegue che, da un lato, deve essere consentito ladempimento tardivo fino allinizio della fase di valutazione delle offerte – e non oltre questo momento – a pena di ammissibilità dellofferta stessa, e, dallaltro lato, la stazione appaltante, una volta aperta la busta contenente la documentazione amministrativa e accertata la mancanza della prova dellavvenuto pagamento del contributo, deve assegnare un termine alloperatore economico per effettuare il pagamento e, qualora ladempimento non avvenga entro il termine assegnato, deve disporre lesclusione dalla procedura di gara. Il sistema è costruito, pertanto, in modo tale che vi è il divieto legale di valutazione dellofferta, in assenza della prova dellavvenuto pagamento di quanto dovuto, sicché – qualora il singolo partecipante non dimostri (avendone il relativo onere) di avere adempiuto, nei modi e tempi sopra indicati, lobbligazione in esame – la stazione appaltante non deve valutare la sua offerta, che viene senzaltro esclusa».
Tanto premesso in punto di diritto, il ricorso è meritevole di accoglimento, dal momento che condivisibilmente parte ricorrente ha lamentato che la commissione di gara ha attivato il soccorso istruttorio unicamente per sanare il tardivo deposito della ricevuta di pagamento del contributo ANAC e non anche per procedere (tardivamente) al pagamento stesso, adempimento comunque assolto entro il termine assegnato in fase di soccorso istruttorio.
Di conseguenza, deve essere disposto lannullamento del verbale n. 2 del 7 gennaio 2025, recante lesclusione della ricorrente dalla procedura di gara, nonché, consequenzialmente, dellimpugnata determinazione dirigenziale di aggiudicazione in favore della xxx s.p.a.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 31/07/2025 di Roberto Donati

