Il Codice non proibisce il ribasso sulla manodopera

Lug 30, 2025

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Nel respingere il ricorso il Tar Lazio ricorda che il nuovo Codice non proibisce il ribasso sulla manodopera (rispetto allimporto stimato a monte dalla stazione appaltante in fase di gara), ma, nel prevedere lo scorporo dalla base di gara, intende semplicemente prevedere, in accordo con la previsione recata dallultimo periodo del co.14 dellart.41, che il relativo importo va indicato nellofferta e che – laddove loperatore economico li ribassi rispetto alla stima della stazione appaltante- sarà assoggettato, necessariamente, alla verifica di congruità e compatibilità con i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva, con una impostazione peraltro in linea con i previgenti Codici dei contratti pubblici.

Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. II, 29/07/2025, n. 14968:

Le succitate disposizioni di lex specialis sono pienamente conformi al disposto di cui al co.14 dellart.41 del Codice, che testualmente recita: Nei contratti di lavori e servizi, per determinare limporto posto a base di gara, la stazione appaltante o lente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dallimporto assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per loperatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dellimporto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Secondo la condivisibile interpretazione della giurisprudenza sul punto, il Codice non proibisce il ribasso sulla manodopera (rispetto allimporto stimato a monte dalla stazione appaltante in fase di gara), ma, nel prevedere lo scorporo dalla base di gara, intende semplicemente prevedere, in accordo con la previsione recata dallultimo periodo del co.14 dellart.41, che il relativo importo va indicato nellofferta e che – laddove loperatore economico li ribassi rispetto alla stima della stazione appaltante- sarà assoggettato, necessariamente, alla verifica di congruità e compatibilità con i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva, con una impostazione peraltro in linea con i previgenti Codici dei contratti pubblici (in tal senso, cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 18.4.2025, n.3418; Consiglio di Stato, 19.11.2024, n.9255, dove si legge: Anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara; sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, d. lgs. n. 36 del 2023, deve pertanto ritenersi che, per loperatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è lesclusione automatica dalla gara, ma lassoggettamento della sua offerta alla verifica dellanomalia: in quella sede loperatore economico avrà lonere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali).

Al contrario, uninterpretazione difforme dalla possibilità per loperatore economico di operare ribassi sulla manodopera, sarebbe illogica e probabilmente incostituzionale oltre contraria al diritto europeo, risolvendosi in una plastica limitazione della libertà di organizzazione dellimpresa e, quindi, della concorrenzialità del sistema degli appalti pubblici.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/07/2025 di Roberto Donati