Procedura aperta ai sensi dellart. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per la selezione di unimpresa o di un gruppo di imprese a cui assentire una concessione demaniale marittima decennale.
Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
Allaggiudicataria con il rialzo dello 0,10% sullimporto a base dasta sono stati attribuiti 27,17 punti ed alla ricorrente con il rialzo del 10.54% sono stati attribuiti 30 punti (il massimo). La formula applicata pertanto, non valorizza il profilo differenziale del prezzo rendendo il criterio irragionevole.
Tar Sicilia, Catania, Sez.I, 22/07/2025, n. 2380 accoglie il motivo di ricorso:
Merita accoglimento il quarto motivo di ricorso nei sensi e per gli effetti prospettati con il ricorso incidentale.
Incontestata tra le parti la corretta applicazione della formula matematica in questione, emerge come a fronte di notevoli differenze in ordine allofferta economica proposto, lattribuzione del punteggio sia totalmente disancorata dal rapporto dei prezzi offerti con ciò disattendendo non solo lorientamento giurisprudenziale (di cui a Cons. di Stato, sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081; ma cfr. anche Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2739; 22 marzo 2016, n. 1186; 15 luglio 2013, n. 3802; 31 marzo 2012, n. 1899) secondo cui nellambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa è necessario che nellassegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dellofferta, ma anche quello che, pur ammettendo formule matematiche funzionali a ridurre il peso marginale della parte economica ai fini dellaggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436; Id., 23 dicembre 2019, n. 8688, 23 novembre 2018, n. 6639), condiziona tale possibilità alla previsione di una necessaria differenziazione del punteggio delle offerte economiche notevolmente diverse.
Né tantomeno tale principio può ritenersi depotenziato – come affermato in sede di ricorso incidentale – dallart. 108, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, laddove chiarisce che lofferta economicamente più vantaggiosa implica per la stazione appaltante, al fine di assicurare leffettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, la necessaria valorizzazione degli elementi qualitativi dellofferta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
Infatti, non solo la disposizione detta i criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e non già per le concessioni, ma non consente, in alcun modo, il possibile azzeramento delle differenze con riferimento allofferta economica, giacché il criterio così inteso sarebbe integralmente snaturato.
Emerge ictu oculi che la formula matematica di attribuzione di punteggi ha leffetto di sterilizzare totalmente le differenze tra i ribassi offerti configurandosi così come criterio contraddittorio, irragionevole ed arbitrario, alterando (dequotandolo) il peso della componente prezzo nellambito dellequilibrio complessivo con la componente tecnica (Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2020, n. 2356).
Sul punto non meritano accoglimento le eccezioni sollevate in sede di ricorso incidentale con riferimento: i) alla mancata allegazione della prova di resistenza poiché lillogicità del parametro adottato, non esclude in assoluto che una formula matematica, diversa da quella in esame, possa modificare lesito della gara, tenuto conto che la distanza tra i due concorrenti (61,75 e 38,50 punti = 23,25) in sede di offerta tecnica non è superiore ai 27,17 punti assegnati alla controinteressata; ii) al tenore del d.lgs. n. 36/2023 che sollecita il confronto concorrenziale sui profili tecnici dellofferta.
La fondatezza dellultimo motivo del ricorso principale implica laccoglimento del correlato profilo prospettato con il ricorso incidentale con la conseguente sostituzione della formula matematica in contestazione e la riedizione della gara quantomeno dalla fase di presentazione delle offerte economiche onde garantire la neutralità del criterio ed eliminare qualsiasi sospetto di elaborazione della formula alla luce delle offerte presentate.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 22/07/2025 di Roberto Donati

