MIT: Struttura supporto al RUP

Lug 18, 2025

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 03/06/2025, n. 2956 ha risposto al seguente quesito:

La struttura di supporto al RUP prevista dallart. 15, co. 6, D.LGS. 36/23, deve essere costituita da soggetti esterni allamministrazione oppure vi possono fare parte anche soggetti interni alla stessa amministrazione? Le risorse finanziarie pari all1% dellimporto a base di gara devono essere destinate esclusivamente allaffidamento di incarichi di supporto esterni allamministrazione o possono essere destinate anche ai dipendenti della medesima amministrazione che vengano nominati nellambito della struttura di supporto al RUP?

Risposta aggiornata

La possibilità di istituire una struttura a supporto del Rup, è prevista dallart. 15, comma 6, del d. lgs. n. 36 del 2023, che testualmente così dispone: Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all1 per cento dellimporto posto a base di gara per laffidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. La previsione riportata risulta completata da quanto previsto dallart. 3 dellAllegato I.2. al Codice, per il quale: ai sensi dellarticolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di questultimo, incarichi per la migliore realizzazione dellintervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dellarticolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto, listituzione della struttura di supporto del RUP e la correlata conferibilità di incarichi esterni (art. 15, comma 6, e art. 3 dellAllegato I.2. del d. lgs. n. 36 del 2023), rientrano tra le facoltà rimesse alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, a cui poter far ricorso, per una migliore realizzazione dellintervento pubblico. Con riferimento al primo dei quesiti posti, il disposto normativo lascia intendere che possano far parte della struttura sia soggetti esterni allamministrazione che interni alla stessa. Con riferimento al secondo quesito, si ritiene che le risorse finanziarie pari all1% dellimporto a base di gara debbano essere destinate esclusivamente ai soggetti esterni rientrando, gli interni, nellambito dellincentivo del 2% previsto dallart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 18/07/2025