Contratti pubblici, da Anac nuova disciplina delle sanzioni per irregolarità nella fase di esecuzione contrattuale
Aggiornato il regolamento sullesercizio dellattività di vigilanza dellAutorità. Definite violazioni e modalità di svolgimento del procedimento sanzionatorio
Con la delibera n. 262 approvata dal Consiglio Anac del 3 giugno 2025, di cui è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2025, è stato aggiornato il regolamento sullesercizio dellattività di vigilanza dellAutorità in materia di contratti pubblici. La revisione interviene in particolare dando attuazione alle disposizioni sul potere sanzionatorio affidato ad Anac ai sensi dellart. 222, c. 3, lett. b) del Codice degli Appalti, per irregolarità relative alla fase esecutiva che con il regolamento aggiornato vengono puntualmente definite nellottica di un rafforzamento delle attività di controllo e del perseguimento del corretto adempimento e della qualità complessiva delle prestazioni rese.
Vengono disciplinate nel dettaglio, quindi, le modalità di contestazione delladdebito, che può essere effettuata entro 90 giorni dallacquisizione delle informazioni necessarie. Il regolamento interviene adesso sullo svolgimento, in coerenza con la legge n. 689/1981, del procedimento sanzionatorio, che si svolge in contraddittorio, è attivabile dufficio o su segnalazione e può portare, quando ne ricorrano i presupposti, a una sanzione pecuniaria da un minimo edittale di 500 euro e un massimo di 5mila euro come previsto dal Codice.
La nuova versione del regolamento è accompagnata da un apposito allegato, in calce allarticolato, nel quale vengono elencate le violazioni sanzionabili, relative, in modo esemplificativo, a omissioni, mancanze, carenze, ritardi, illegittimità, inerzia, violazioni di obbligo o divieto, che in parte si aggiungono a quelle già previste e applicate, secondo il dettato normativo, con la delibera n. 270 del 20 giugno 2023.
Limporto delle sanzioni sarà graduato caso per caso, tenendo conto di criteri quali la rilevanza e gravità dellinfrazione, lelemento psicologico, lattività svolta per leliminazione o lattenuazione delle conseguenze della violazione, il valore del contratto cui le violazioni si riferiscono, leffetto pregiudizievole della violazione, le motivazioni addotte a giustificazione della condotta tenuta, leventuale reiterazione di comportamenti analoghi.
È prevista la possibilità di una diminuzione della sanzione pecuniaria se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione delladdebito, riducendo in questo caso limporto al minimo edittale (o al doppio del minimo edittale per i casi di contestazioni di più violazioni). Le sanzioni, in conformità alla legge n. 689/1981, si irrogano nei confronti dei soggetti responsabili di volta in volta individuati, fermo restando la responsabilità in solido dellente.
Le nuove sanzioni relative alla fase di esecuzione si applicheranno ai contratti derivanti da procedure di affidamento, ivi inclusi gli affidamenti diretti, indette successivamente allentrata in vigore del regolarmente aggiornato.
Fonte: ANAC del 18/07/2025

