Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 23/06/2025, n. 3636 ha risposto al seguente quesito:
Le disposizioni di cui allart. 108 comma 7 del D.Lgs. 36/2023, criteri premiali volti a favorire la parità di genere, si applicano anche agli appalti di forniture oppure, come previsto allart. 57 comma 2 bis e allallegato II 3 tali criteri si applicano agli appalti di servizi, forniture con posa in opera e lavori.
Risposta aggiornata
Larticolo 108 comma 7 in esame prevede che: Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui allarticolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Questo è un precetto di carattere generale, che non specifica lambito oggettivo di applicazione in termini di tipologia di appalto (lavori, servizi, forniture), lasciando intendere una applicabilità estensiva a tutte le procedure in cui vi sia valutazione dellofferta con criteri di aggiudicazione diversi dal solo prezzo.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 17/07/2025

