In fase di apertura delle buste tecniche, la Commissione di gara, riscontrata la mancata allegazione del Progetto di assorbimento del personale, ha disposto lammissione con riserva delloperatore economico, subordinando il prosieguo alla trasmissione del suddetto documento.
In attuazione di tale decisione, è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio mediante comunicazione trasmessa, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete PA, sezione Comunicazioni, invitando loperatore economico a depositare entro cinque giorni il documento mancante. La comunicazione risulta essere regolarmente pervenuta allArea Comunicazioni riservata alla società partecipante.
Decorso inutilmente il termine, la Commissione di gara ha disposto lesclusione della ricorrente dalla procedura, facendo espresso riferimento alla previsione del disciplinare di gara, equiparante la mancata presentazione del progetto richiesto alla mancata accettazione della clausola sociale, con conseguente automatica esclusione.
Il ricorso avverso lesclusione viene respinto da Tar Campania, Napoli, Sez. V, 14/07/2025, n. 5288:
La causa di esclusione prevista dal disciplinare era pertanto legittima, in quanto tesa a realizzare, come detto, un interesse pienamente meritevole di tutela per la stazione appaltante, ossia la garanzia che la formale accettazione della clausola sociale (ivi inclusa la stabilità del personale, che come detto ha carattere tendenziale nel panorama normativo e giurisprudenziale) non nasconda la frustrazione sostanziale dellobbligo, anche per i conseguenti riflessi in ordine alla congruità dei costi di manodopera ed alla corretta realizzabilità del progetto tecnico (cfr., sulla legittimità della clausola escludente in tema di mancata allegazione del progetto di riassorbimento, nel contesto del D.Lgs. n. 36/2023, TAR Campania – Napoli, 31.10.2024, n. 5830).
Siffatta clausola, inoltre, non contrasta con le previsioni del Codice dei contratti pubblici, né con riferimento allart. 102, né con riguardo alla regola della tassatività delle cause di esclusione, codificata allart. 10 D.Lgs. n. 36/2023.
Non sussiste linvocata violazione dellart. 102 del Codice, dal momento che:
– detto articolo, al primo comma, alla lettera a) prevede che, nei bandi, le stazioni appaltanti richiedono di assumere impegni riguardanti la garanzia della stabilità occupazionale del personale;
– al secondo comma, si prevede a chiare lettere che loperatore economico indica nellofferta le modalità con le quali intende adempiere agli impegni assunti in relazione alle clausole sociali.
In relazione alle clausole sociali ed al contenuto obbligatorio dei bandi, lart. 57 ancora più esplicitamente prevede, per gli appalti di lavori e servizi di natura non intellettuale, in modo conforme tra laltro allindicazione contenuta allart. 1, co. 2 lett. h) della legge di delega n. 78/2022, che le stazioni appaltanti inseriscono specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dellofferta, misure orientate, fra laltro, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato.
Lutilizzo dellespressione requisiti necessari dellofferta deve necessariamente indurre a ritenere che, nel contesto delineato dal Terzo Codice, il documento esplicante la modalità con cui loperatore intende adempiere alla clausola sociale (nel caso, alla stabilità occupazionale) rappresenta un requisito imprescindibile dellofferta, talché la sua carenza determina lacuna dellofferta stessa, svolgendo, in tal senso, una funzione assimilabile a quella che, relativamente allofferta economica, svolge lindicazione dei costi di manodopera o degli oneri di sicurezza non interferenziali, entrambi necessari, in funzione integrativa della dichiarazione dofferta economica, e non integrabili ex post, sebbene non attinenti, in senso proprio, alla prestazione offerta (prezzo), e per tale ragione, pur non suscettibili di valutazione premiale (in termini di punteggio), soggetti comunque a doverosa valutazione di congruità (secondo una logica on/off) da parte della stazione appaltante. Non si può sottacere, peraltro, che lindicazione contenuta nel progetto di riassorbimento obbliga loperatore economico al rispetto di quanto ivi dichiarato nei confronti della stazione appaltante, contribuendo, in definitiva, a palesare, per altro verso, la serietà e lattendibilità dellofferta stessa, tenuto conto, fra laltro, che lentità del riassorbimento produce, sia in termini progettuali che economici, conseguenze immediate e coerenti per il concorrente, e quindi è tuttaltro che neutra rispetto allofferta predisposta, presentata e successivamente attuata.
Neppure è configurabile la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, che lart. 10, co. 2 D.Lgs. n. 36/2023 delimita nei confronti dei cd. requisiti generali (o morali) di accesso ai pubblici incanti, postulando il riferimento agli artt. 94 e 95 del Codice (sullapplicabilità del principio di tassatività ai soli requisiti generali, cfr, Consiglio di Stato, 13.2.2024, n. 1434; TAR Lazio – Roma, 2.12.2024, n. 21577).
Pertanto, con riguardo allallegazione del progetto di riassorbimento, e più in generale con riferimento ai documenti esplicativi delle modalità di adempimento delle clausole sociali, dal combinato disposto di cui agli artt. 57 e 102 D.Lgs. n. 36/2023, se ne ricava che gli stessi – sussistendo naturalmente lobbligo dichiarativo rappresentato, in primo luogo, dalla presenza della clausola sociale e dalla sussistenza di personale soggetto al potenziale transito – costituiscono elemento essenziale dellofferta, talché, nei limiti di ragionevolezza, la previsione, ad opera della lex specialis, di una clausola ad hoc che preveda lesclusione in caso di mancata allegazione non solo è pienamente legittima, giacché attuativa delle norme primarie sopra citate, ma addirittura necessaria, costituendo, nella logica della buona fede, preventiva avvertenza ai concorrenti delle conseguenze espulsive derivanti dalla mancata allegazione (salva la eventuale ricorrenza dellerrore scusabile in ragione del contenuto della lex specialis).
In definitiva, la censura è priva di pregio poiché, da un lato, la mancata produzione del progetto di assorbimento integra un comportamento incompatibile con limpegno vincolante previsto dalla clausola sociale, che richiede la predisposizione di un piano dettagliato per lassunzione del personale uscente; dallaltro, lofferta priva del progetto di assorbimento viola il principio di immodificabilità e serietà della proposta contrattuale, costituendo unofferta non conforme alla lex specialis, e dunque inammissibile.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 14/07/2025 di Roberto Donati

