Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 23/06/2025, n. 3619 ha risposto al seguente quesito:
Una stazione appaltante NON qualificata per la fase di progettazione e affidamento dei lavori, e pertanto con possibilità di affidare lavori fino allimporto di 500.000 euro, in caso si trovi a dover affidare lavori di importo superiore avvalendosi di una Centrale Unica di Committenza, può comunque ricorrere allaffidamento a professionista esterno per la progettazione dellopera oppure non essendo qualificata per la fase di progettazione e affidamento non può neppure gestire e approvare il progetto esecutivo?
Risposta aggiornata
In merito al quesito posto si evidenzia che nellallegato II.4 al Codice, dedicato alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, vengono espressamene individuati i requisiti necessari per accedere ai diversi livelli di qualificazione declinati distintamente per la progettazione e laffidamento dei lavori da parte delle stazioni appaltanti allart. 4 e per la progettazione e allaffidamento di servizi e forniture allart.5. Per poter procedere allaffidamento dei servizi di ingegnerie e architettura la stazione appaltante deve avere la qualificazione per la progettazione e laffidamento di servizi secondo le indicazioni di valore indicati al precitato art.5 dellAllegato II.4 ovvero qualora non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere allacquisizione di servizi attinenti allarchitettura e allingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione per i lavori corrispondente allimporto stimato posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi. Le stazioni appaltanti non qualificate, invece, potranno procedere direttamente e autonomamente allacquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e allaffidamento di lavori dimporto pari o inferiore a 500.000 euro ovvero effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Il perimetro di azione di una stazione appaltante non qualificata è, pertanto, da individuarsi sulla base della normativa succitata e da quanto espressamente declinato dallart. 62, comma 6 del D.Lgs.36/2023.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 10/07/2025

