Il confine tra il principio di equivalenza e l’aliud pro alio

Lug 4, 2025

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Il principio di equivalenza consente alla stazione appaltante di non escludere unofferta, sebbene non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento la lex specialis, se il prodotto offerto non è aliud pro alio, incontrando il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto il solo limite della difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis, configurando una siffatta ipotesi un aliud pro alio non rimediabile.

Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 02/07/2025, n. 5706:

Il Collegio ritiene che tale statuizione non meriti di essere riformata, per i rilievi di seguito indicati.

12.2. Secondo lindirizzo condiviso della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, laliud pro alio può configurarsi quando si consente di offrire una bene radicalmente diverso rispetto a quello descritto nella lex specialis, così finendo per rendere sostanzialmente indeterminato loggetto dellappalto e per modificarne surrettiziamente i contenuti in danno della stessa stazione appaltante e dei concorrenti che abbiano puntualmente osservato la disciplina di gara (Cons. Stato, sentenza n. 5258 del 2019; id. n. 3084 del 2020; id. n. 6306 del 2023; id. n. 10471 del 2023).

Laliud pro alio deve essere valutato sulla base di tre profili: tipologico, strutturale e funzionale (Cons. Stato, n. 2873 del 2019), rammentando che è rinvenibile una variante non consentita allorquando siano introdotte modifiche che, sul piano degli illustrati connotati dellopera programmata e del progetto posto a base di gara, nulla abbiano a che vedere con quanto richiesto.

La giurisprudenza ha delineato il confine tra il principio di equivalenza e laliud pro alio, stabilendo che il principio di equivalenza permea lintera disciplina dellevidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà di iniziativa economica e, dallaltro, al principio euro – unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dellAmministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.

Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo tra gli operatori economici, precludendo lammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e, tuttavia, formalmente privo della specifica prescritta.

Orbene, il principio di equivalenza consente alla stazione appaltante di non escludere unofferta, sebbene non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento la lex specialis, se il prodotto offerto non è aliud pro alio, incontrando il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto il solo limite della difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis, configurando una siffatta ipotesi un aliud pro alio non rimediabile (Cons. Stato, n. 5258 del 2019; id. n. 7558 del 2022; id. n. 2418 del 2025).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 02/07/2025 di Roberto Donati