FOCUS: “Avvalimento e certificazione di parità di genere: legittimità dell’avvalimento premiale alla luce della UNI/PdR 125.2022”

Giu 25, 2025

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Premessa

La sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. I, 1026/2025, affronta una questione inedita e di sicura rilevanza sistematica: la possibilità che la certificazione di parità di genere UNI/PdR 125:2022 possa costituire oggetto di avvalimento premiale, ai sensi dellart. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il ricorso proposto mirava, in via principale, a far dichiarare linammissibilità in radice di tale forma di avvalimento, qualificandola come incompatibile con la natura soggettiva della certificazione.

Il Collegio ha rigettato integralmente il ricorso, delineando uninterpretazione coerente con i principi euro-unitari e con levoluzione normativa del nuovo Codice.

Il contesto normativo: certificazione di parità e avvalimento

Lart. 108, comma 7, del Codice dei contratti pubblici promuove la parità di genere attraverso lattribuzione di punteggio premiale alle imprese dotate della certificazione ai sensi dellart. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006, disciplinata nel dettaglio dal D.P.C.M. 29 aprile 2022 e dalla prassi UNI/PdR 125:2022.

Dallaltra parte, lart. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 ha riformulato in modo organico la disciplina dellavvalimento, superando le rigidità interpretative della giurisprudenza formatasi sotto il D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, il nuovo Codice riconosce espressamente la legittimità dellavvalimento premiale puro, anche in assenza di carenze nei requisiti di partecipazione, purché siano effettivamente messe a disposizione risorse concrete e pertinenti.

La tesi della ricorrente: incompatibilità ontologica della certificazione con lavvalimento

La società ricorrente ha sostenuto che la certificazione UNI/PdR 125:2022 sarebbe unattestazione di una condizione interna, soggettiva e non trasmissibile.

Essa non costituirebbe un requisito in senso tecnico, ma solo un mezzo di prova del fatto che limpresa è già conforme ai criteri della parità di genere. Da ciò la conseguente inammissibilità della sua messa a disposizione tramite avvalimento.

Né, secondo la stessa, il contratto di avvalimento oggetto di causa – pur articolato in consulenze, accesso a documentazione e audit – sarebbe idoneo a trasferire leffettiva conformità alle prassi UNI/PdR 125:2022, soprattutto in ragione della distanza settoriale tra ausiliaria (operante nei servizi socio-educativi) e ausiliata (settore industriale C).

La decisione del T.A.R. Toscana: lavvalimento premiale è legittimo anche per la parità di genere

Il Collegio respinge con nettezza limpostazione ricorrente, richiamando innanzitutto linterpretazione sistematica dellart. 104, comma 4, che consente lutilizzo dellavvalimento anche per ottenere punteggi premiali, a prescindere dal fatto che il requisito sia necessario per la partecipazione.

Le certificazioni come espressione di capacità tecnico-organizzative

Il T.A.R. si allinea allorientamento del Consiglio di Stato (sent. n. 6271/2021; n. 7370/2021; n. 502/2023), secondo cui anche le certificazioni di qualità (comprese quelle di processo) possono essere oggetto di avvalimento.

Si tratta infatti di strumenti volti a comprovare la capacità tecnica e professionale, ai sensi dellart. 58, par. 4, della direttiva 2014/24/UE.

La certificazione UNI/PdR 125:2022, come le altre certificazioni di processo, si fonda sulla capacità dellorganizzazione di strutturarsi in modo conforme a standard gestionali. Non è quindi un elemento esclusivamente soggettivo e intrasferibile, ma un risultato dellorganizzazione aziendale, delle sue prassi, delle sue risorse e della sua struttura.

Il contratto di avvalimento in esame: concretezza e idoneità delle risorse messe a disposizione

Nel caso di specie, il contratto di avvalimento prevedeva:

  • la messa a disposizione di servizi di consulenza periodica sul sistema di gestione per la parità di genere;
  • laccesso integrale alla documentazione e al sistema SGPG certificato UNI/PdR 125:2022;
  • lesecuzione di audit indipendenti sullimpresa ausiliata per verificarne la conformità.

Secondo il Collegio, tale assetto contrattuale soddisfa i requisiti di concretezza e di effettività richiesti per la validità dellavvalimento.

La messa a disposizione non si limita alla certificazione in sé, ma riguarda lintero apparato aziendale che ha reso possibile lottenimento della stessa.

Lirrilevanza della differenza settoriale tra ausiliaria e ausiliata

Infine, viene rigettata anche lulteriore doglianza circa la diversità di settore di attività tra le due imprese.

La parità di genere è un valore organizzativo trasversale, non settoriale e le Linee guida UNI/PdR 125:2022 già prevedono un sistema di ponderazione dei K.P.I. in base al settore ATECO di appartenenza.

La maggiore presenza femminile nei settori socio-sanitari non inficia la legittimità dellavvalimento, né altera la funzione inclusiva perseguita dallincentivo normativo.

Conclusioni

La sentenza in commento rappresenta unimportante conferma del principio di generale ammissibilità dellavvalimento, anche premiale, in assenza di divieti normativi espressi.

La certificazione di parità di genere, lungi dallessere una qualità personale intrasmissibile, è piuttosto lesito di un sistema organizzativo formalizzabile e replicabile, che può essere messo a disposizione attraverso un contratto efficace e trasparente.

Si tratta di un passo coerente con lobiettivo del legislatore del 2023 di valorizzare lautonomia contrattuale tra operatori economici e di promuovere, con strumenti effettivi e inclusivi, lattuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e pari opportunità, anche nel mercato pubblico.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 25/06/2025