Come noto, lart. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che:
Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dellarticolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o lavviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
Lultimo periodo costituisce una innovazione del d.lgs. 36/2023 rispetto al suo predecessore.
Lofferente escluso per anomalia lamenta lillegittimità dellattivazione del subprocedimento di verifica di anomalia, sostenendo lAmministrazione avrebbe avviato tale verifica in assenza dei presupposti normativi e sulla base di elementi non previamente individuati nella lex specialis.
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, I, 23 giugno 2025, n. 259 respinge il ricorso.
Secondo il Collegio linterpretazione sostenuta dalla ricorrente si fonda su una lettura eccessivamente formalistica della norma, che non trova riscontro né nella lettera né nella ratio della disposizione.
Lobbligo di indicare nel bando gli elementi specifici per la valutazione dellanomalia – superando il regime delle soglie – ha la finalità di assicurare la trasparenza e prevedibilità del procedimento nei casi in cui la verifica sia imposta, automatica o vincolata, ma non esclude affatto che lAmministrazione, al di fuori di tali ipotesi, possa attivare la verifica in via discrezionale, qualora emergano ex post elementi concreti e specifici che inducano a dubitare della sostenibilità dellofferta.
Tale potere è tanto più necessario ove si consideri che lobiettivo primario della verifica di anomalia è la tutela dellinteresse pubblico alla serietà e affidabilità dellofferta contrattuale, oltre che espressione del principio di buon andamento: simpone allora un margine di flessibilità allAmministrazione nella valutazione concreta delle offerte ricevute al di là degli elementi specifici predeterminati, pena un ingiustificato sacrificio dellinteresse pubblico in nome di un autovincolo dellAmministrazione alla mera lettera della lex specialis non giustificato da un contrapposto interesse di pari rango.
È daltra parte inesigibile da una stazione appaltante prevedere nel bando ed ex ante tutte le possibili ragioni o indizi sintomatici di inaffidabilità di unofferta prima ancora di esaminarla nel concreto.
Sotto questo profilo allora non può che trovare conferma lindirizzo giurisprudenziale, già formatosi sotto la vigenza del previgente Codice, secondo cui lattivazione della verifica di anomalia, quando non imposta, è possibile e costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo nei limiti dellevidente illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Non sussistono infatti ragioni o sufficienti elementi normativi per ritenere che il nuovo Codice abbia inteso eliminare tale facoltà.
Pertanto, deve escludersi che la stazione appaltante abbia operato in carenza di potere o in violazione di un divieto legale recato dallart. 110 cit., avendo invece legittimamente esercitato la facoltà – riconosciutale anche dalla normativa vigente – di approfondire la congruità dellofferta in presenza di concreti segnali di anomalia, anche se non previamente codificati nel bando.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/06/2025 di Elvis Cavalleri

