Con il parere n. 3526 del 3 giugno 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) interviene in un ambito cruciale dellesecuzione dei lavori pubblici: il subappalto c.d. necessario o qualificante, ovvero utilizzato per sopperire allassenza di qualificazione SOA in una o più categorie scorporabili.
Il quesito: ancora possibile il subappalto necessario?
Listanza di chiarimento trae origine dallabrogazione dellart. 12 del decreto-legge n. 47/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2014), che disciplinava espressamente la possibilità per loperatore economico non qualificato in una o più categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di indicare, già in sede di offerta, il subappalto delle relative lavorazioni.
A seguito di tale abrogazione, lunico riferimento normativo di dettaglio in materia è oggi rappresentato dallAllegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, che, allart. 30, comma 1, secondo periodo, stabilisce:
I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dallimpresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La disposizione, tuttavia, non menziona il subappalto come possibile strumento di colmatura del deficit qualificatorio, né tale opzione è richiamata in altre parti dellAllegato II.12.
La posizione del MIT: il subappalto necessario conserva efficacia
Secondo il MIT, la soppressione dellart. 12 del D.L. n. 47/2014 non ha determinato leliminazione dellistituto del subappalto necessario. Anzi, tale strumento, pur non espressamente menzionato nel nuovo Codice, mantiene una sua autonoma valenza sistematica, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente.
Il parere richiama in particolare:
- Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2015, che ha riconosciuto al subappalto necessario una funzione essenziale nel garantire lesecuzione dei lavori da parte di soggetti qualificati;
- Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 648/2025, che valorizza il principio del risultato di cui allart. 1 del D.Lgs. 36/2023, ritenendo conforme a tale principio lammissibilità del subappalto necessario nei casi di deficit di qualificazione;
- Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1793/2024, secondo cui il subappalto qualificante consente alla stazione appaltante di conoscere già in fase di ammissione la carenza di requisiti del concorrente, e quindi di valutare sin da subito la legittimità del ricorso al subappaltatore quale soggetto in possesso delle necessarie SOA.
Profili operativi e riflessi sulla documentazione di gara
In chiave applicativa, la tesi del MIT ha rilevanti conseguenze sulle modalità di partecipazione alle gare nel settore dei lavori pubblici. In particolare:
- loperatore economico privo di qualificazione in una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria può legittimamente indicare sin dalla domanda di partecipazione lintenzione di ricorrere al subappalto qualificante, allegando le necessarie dichiarazioni e la documentazione del subappaltatore;
- la stazione appaltante dovrà, conseguentemente, valutare lidoneità del subappaltatore e la correttezza della procedura adottata dallofferente per assicurare la qualificazione indiretta;
- resta fermo che, ai sensi dellart. 119 del Codice, le lavorazioni oggetto di subappalto dovranno essere comunque eseguite da soggetti in possesso della qualificazione richiesta.
Conclusioni
Il subappalto necessario non è stato abrogato né implicitamente escluso dal nuovo Codice dei contratti pubblici. Anzi, trova oggi legittimazione sistemica, giurisprudenziale e funzionale nel principio del risultato e nella ratio di tutela dellinteresse pubblico alla corretta esecuzione dei lavori.
La posizione del MIT n. 3526/2025 rafforza questa lettura, offrendo un orientamento operativo utile tanto per le stazioni appaltanti quanto per gli operatori economici in fase di gara.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 19/06/2025

