FOCUS: “L’equipollenza tra firma digitale e sottoscrizione autografa nei raggruppamenti costituendi: la svolta del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4877/2025”

Giu 18, 2025

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Con la sentenza n. 4877 del 5 giugno 2025, il Consiglio di Stato (Sezione V) affronta nuovamente il delicato tema delle modalità di sottoscrizione dellofferta economica da parte dei componenti di un raggruppamento temporaneo dimpresa costituendo, offrendo uninterpretazione evolutiva che coniuga il principio di legalità con quelli del favor partecipationis e del risultato.

Il caso: un RTI costituendo e le firme disomogenee

La controversia trae origine da una procedura ad evidenza pubblica in cui un RTI costituendo ha presentato lofferta economica sottoscritta digitalmente dalla sola mandataria, mentre le imprese mandanti hanno apposto una firma autografa accompagnata dalla copia del documento di identità, depositati telematicamente sulla piattaforma di gara.

Lesclusione dellRTI veniva sollecitata dalla seconda classificata, sulla base della presunta violazione del disciplinare di gara, che imponeva la sottoscrizione digitale a pena di inammissibilità.

Il TAR ha rigettato il ricorso e tale decisione è stata impugnata in appello, dove si è nuovamente contestata la mancanza della firma digitale da parte di tutte le imprese del raggruppamento, lamentando la violazione dellart. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, del principio di autovincolo e dellobbligo di rispetto delle modalità di partecipazione previste dalla legge di gara.

Il principio giurisprudenziale: an vs quomodo

Il Consiglio di Stato conferma il rigetto del ricorso, distinguendo con chiarezza tra lelemento sostanziale della sottoscrizione (se vi sia o meno) e la modalità concreta attraverso cui essa viene apposta.

Nel caso di specie, osserva il Collegio, non è in discussione lesistenza delle sottoscrizioni da parte di tutte le imprese del raggruppamento, ma unicamente la loro modalità – digitale per la mandataria, analogica per le mandanti.

Tale impostazione consente al giudice amministrativo di superare lapproccio formalistico e di valorizzare leffettiva riconducibilità dellofferta alla volontà congiunta dei membri dellRTI, ritenuta sufficiente ad assicurare la legittimità della partecipazione.

La portata dellart. 65 CAD e leterointegrazione della lex specialis

La sentenza introduce una significativa apertura verso lequipollenza tra firma digitale e firma autografa con documento didentità, richiamando lart. 65 del Codice dellAmministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), il quale prevede che le istanze presentate alle pubbliche amministrazioni siano valide anche se sottoscritte manualmente e corredate da documento di identità. Secondo il Consiglio di Stato, tale disposizione ha portata generale e può efficacemente eterointegrare la lex specialis della gara anche in assenza di espressa previsione, a condizione che lAmministrazione possa con certezza identificare i sottoscrittori.

Il Collegio sottolinea inoltre come tale interpretazione si muova nel solco della giurisprudenza consolidata sul meccanismo delleterointegrazione della legge di gara (Cons. Stato, sez. III, n. 4903/2017; n. 10935/2022), che consente di colmare lacune della disciplina di gara con norme imperative di legge, purché ciò avvenga in senso espansivo della concorrenza.

Ambiguità della lex specialis e favor partecipationis

Elemento decisivo della pronuncia è anche la valorizzazione del modello di offerta economica (allegato 3), predisposto dalla stessa stazione appaltante, che prevedeva in calce uno spazio per la firma autografa accompagnata da documento di identità.

Tale ambiguità tra le clausole del disciplinare (che imponevano la firma digitale) e il modello (che ammetteva la sottoscrizione autografa) è stata letta in senso favorevole alla partecipazione, secondo il consolidato principio secondo cui, in caso di dubbio interpretativo, va privilegiata la soluzione che consente la permanenza in gara del maggior numero di concorrenti (Cons. Stato, sez. V, n. 5871/2024; n. 334/2024).

Il principio del risultato e la strumentalità delle forme

Lapproccio adottato dalla sentenza in commento si allinea con il nuovo principio del risultato di cui allart. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone di interpretare le regole di gara in modo funzionale alla massima partecipazione e al miglior rapporto tra qualità e prezzo.

In tale ottica, la digitalizzazione delle procedure non può tramutarsi in un ostacolo formale, ma deve essere uno strumento per facilitare laccesso alle gare, in coerenza con i principi generali dellazione amministrativa e con lart. 156, commi 2 e 3, c.p.c., nonché con lart. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990.

Conclusioni

La decisione del Consiglio di Stato n. 4877/2025 rappresenta un importante punto di equilibrio tra rigore formale e esigenze sostanziali di tutela della concorrenza, accogliendo una visione moderna della partecipazione alle gare pubbliche, che valorizza leffettività dellazione amministrativa.

La sottoscrizione analogica, pur non prevista dal disciplinare, viene elevata a modalità validamente alternativa alla firma digitale, laddove garantisca la piena imputabilità dellofferta.

Un orientamento che segna una svolta nella lettura della digitalizzazione come mezzo – e non fine – della procedura di evidenza pubblica.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 18/06/2025